ART. 49. (Protezione dei lavoratori: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovra' attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo, di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari; b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Note all'art. 49: - La direttia 88/3/64/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro.