ART. 49. 
           (Protezione dei lavoratori: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/364/CEE  dovra'
attenrsi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere la riconduzione alle disposizioni  vigenti  in  materia,
ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre  direttive  in
materia, per quanto riguarda il campo, di  applicazione,  i  soggetti
tutelati, gli obblighi generali e particolari; 
b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un
sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare  che  le
precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo  grado
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 
          Note all'art. 49:
          -  La  direttia 88/3/64/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.
          - Il D.P.R.  19  marzo  1956,  n.  303,  concernente  norme
          generali per l'igiene del lavoro.