Art. 43. (Assegnazione di fondi e copertura finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993. 2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede: a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalita' di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi. 4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori". 5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 e' altresi' autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilita' del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finlizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilita' della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma. 7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori". 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note dell'art. 43: - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/82 vedi nota all'art. 16. - La legge n. 675/1977 reca "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore". Si riporta il punto 1 dell'art. 29: "Art. 29. Sono autorizzate, per le finalita' di cui alla presente legge, le seguenti spese: 1) conferimenti al "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5; a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 4, primo comma, lettere a), d) ed e) per le detrazioni di cui all'art. 18, in ragione di lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980 (38/b); b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980 (38/b) (38/c). Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con proprio decreto alla determinazine della quota parte dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da destinare agli interventi previsti dall'art. 5 e da versare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere utilizzati; quanto al conferimento di cui alla lettera a) per il riscontro delle operazioni; quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la concessione del contributo in conto interessi. La quota da destinare agli interventi a favore delle imprese artigiane nonche' delle piccole e medie industrie e loro forme associate, societa' cooperative e loro consorzi non potra' esere inferiore, rispettivamente al 10 e 20 per cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b). Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle autorizzazioni di spesa di cui alla letterea a) puo' essere variata, con decreti del Ministero per il tesoro, in relazione alle esigenze da soddisfare. Le annualita' relative ai limiti di spesa di cui alla lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire 45 miliardi per l'anno 1994; (Omissis).". - Per il testo dell'art. 15 della legge 46/1982 vedi nota all'art. 37. - Il testo dell'art. 18 della legge n. 46/1982 e' il seguente: "Art. 18. - E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi. La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo".