Art. 43. 
           (Assegnazione di fondi e copertura finanziaria) 
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7,  8,  9,
12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo  per
l'innovazione tecnologica, di cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti  articoli  e
per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514
miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi  nel
1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993. 
2.  All'onere  derivante  dal  comma  1  nel  triennio  1991-1993  si
provvede: 
a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992  e
lire 653 miliardi nel 1993, tramite  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente  l'accantonamento  per
l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; 
b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite
riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  per
gli anni  1992  e  1993,  all'uopo  intendendosi  corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29,  punto  I,
lettera b),  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di
concerto col  Ministro  del  tesoro,  puo'  provvedere  all'eventuale
modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalita' di
cui  agli  articoli  richiamati  al  comma  1,  tenuto  conto   delle
disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi. 
4.  All'onere  derivante  dall'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  dal
1991 al 1993, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Incentivi per le  piccole  e  medie  imprese,  per  l'artigianato  e
ammodernamento delle imprese minori". 
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al  comma  1
e' altresi' autorizzata, fino a un massimo di lire 300  miliardi  per
il  triennio  1991-1993,  l'utilizzazione  delle  disponibilita'  del
citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17  febbraio
1982, n. 46, finlizzata alla concessione delle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilita' della riserva
di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio  1982,
n. 46, non utilizzate in  ciascun  esercizio  dalle  piccole  imprese
industriali,    vengono    destinate    nell'esercizio     successivo
all'attuazione degli interventi di cui al presente comma. 
6. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
ripartisce con proprio decreto le somme di cui al  comma  5  fra  gli
interventi previsti al medesimo comma. 
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del bilancio  triennale  1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per l'anno 1991, all'uopo utilizzando  parzialmente  l'accantonamento
"Incentivi per le  piccole  e  medie  imprese,  per  l'artigianato  e
ammodernamento delle imprese minori". 
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                      BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio 
                                                   e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Note dell'art. 43:
          -  Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/82 vedi nota
          all'art.  16.
          -  La  legge  n.  675/1977  reca  "Provvedimenti   per   il
          coordinamento     della     politica     industriale,    la
          ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo  sviluppo   del
          settore". Si riporta il punto 1 dell'art. 29:
          "Art.  29.  Sono  autorizzate, per le finalita' di cui alla
          presente legge, le seguenti spese:
          1)  conferimenti  al  "Fondo  per  la  ristrutturazione   e
          riconversione  industriale",  per  gli interventi di cui ai
          precedenti articoli 4 e 5;
          a)  lire  2.180   miliardi   per   la   concessione   delle
          agevolazioni di cui all'art. 4, primo comma, lettere a), d)
          ed  e)  per le detrazioni di cui all'art. 18, in ragione di
          lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1978  e  1979 e di lire 505 miliardi
          nell'anno 1980 (38/b);
          b)  lire  450  miliardi  quali  limiti  di  spesa  per   la
          concessione  dei contributi di cui all'art. 4, primo comma,
          lettere b) e c), in ragione di lire 60  miliardi  nell'anno
          1977,  di  lire  100  miliardi  nell'anno 1978, di lire 140
          miliardi nell'anno 1979 e di lire  150  miliardi  nell'anno
          1980 (38/b) (38/c).
          Su  proposta  del  CIPI,  il  Ministro  per  il  tesoro, in
          relazione  alle  esigenze  da  soddisfare,  provvede,   con
          proprio  decreto  alla  determinazine della quota parte dei
          conferimenti di cui alle precedenti  lettere  a)  e  b)  da
          destinare agli interventi previsti dall'art. 5 e da versare
          alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere
          utilizzati;
          quanto  al  conferimento  di  cui  alla  lettera  a) per il
          riscontro delle operazioni;
          quanto  ai  conferimenti  di  cui  alla  lettera  b) per la
          concessione del contributo in conto interessi.
          La quota  da  destinare  agli  interventi  a  favore  delle
          imprese artigiane nonche' delle piccole e medie industrie e
          loro  forme associate, societa' cooperative e loro consorzi
          non potra' esere inferiore, rispettivamente al 10 e 20  per
          cento  dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e
          b).
          Su proposta  del  CIPI,  la  ripartizione  temporale  delle
          autorizzazioni di spesa di cui alla letterea a) puo' essere
          variata,  con  decreti  del  Ministero  per  il  tesoro, in
          relazione alle esigenze da soddisfare.
          Le annualita' relative ai  limiti  di  spesa  di  cui  alla
          lettera  b)  per  gli  esercizi  successivi al 1980 saranno
          iscritte in apposito capitolo del bilancio dello  Stato  in
          ragione  di  lire  150 miliardi per ciascuno degli anni dal
          1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire
          45 miliardi per l'anno 1994;
          (Omissis).".
          - Per il testo dell'art. 15 della legge 46/1982  vedi  nota
          all'art.  37.
          -  Il  testo  dell'art.  18  della  legge  n. 46/1982 e' il
          seguente:
          "Art. 18. - E' autorizzato  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato  il  conferimento  al  fondo  di cui all'art. 14, nel
          triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
          La  quota  di  conferimento  relativa  all'anno   1981   e'
          determinata  in  lire  500  miliardi;  le quote relative ai
          successivi anni del triennio saranno indicate  dalla  legge
          finanziaria.
          Una  quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata
          al settore  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali,
          individuate  ai  sensi dell'art. 2, lettera f), della legge
          12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni
          anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo".