Art. 43.
(Assegnazione di fondi e copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9,
12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e
per le finalita' ivi previste, e' integrato di complessive lire 1.514
miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel
1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.
2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si
provvede:
a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e
lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento per
l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori";
b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite
riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I,
lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale
modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalita' di
cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle
disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal
1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e
ammodernamento delle imprese minori".
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1
e' altresi' autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per
il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilita' del
citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, finlizzata alla concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilita' della riserva
di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole imprese
industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo
all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli
interventi previsti al medesimo comma.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede
mediante corrispondente riduzione del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
"Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e
ammodernamento delle imprese minori".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note dell'art. 43:
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/82 vedi nota
all'art. 16.
- La legge n. 675/1977 reca "Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore". Si riporta il punto 1 dell'art. 29:
"Art. 29. Sono autorizzate, per le finalita' di cui alla
presente legge, le seguenti spese:
1) conferimenti al "Fondo per la ristrutturazione e
riconversione industriale", per gli interventi di cui ai
precedenti articoli 4 e 5;
a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 4, primo comma, lettere a), d)
ed e) per le detrazioni di cui all'art. 18, in ragione di
lire 475 miliardi nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per
ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi
nell'anno 1980 (38/b);
b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la
concessione dei contributi di cui all'art. 4, primo comma,
lettere b) e c), in ragione di lire 60 miliardi nell'anno
1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140
miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno
1980 (38/b) (38/c).
Su proposta del CIPI, il Ministro per il tesoro, in
relazione alle esigenze da soddisfare, provvede, con
proprio decreto alla determinazine della quota parte dei
conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) da
destinare agli interventi previsti dall'art. 5 e da versare
alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per essere
utilizzati;
quanto al conferimento di cui alla lettera a) per il
riscontro delle operazioni;
quanto ai conferimenti di cui alla lettera b) per la
concessione del contributo in conto interessi.
La quota da destinare agli interventi a favore delle
imprese artigiane nonche' delle piccole e medie industrie e
loro forme associate, societa' cooperative e loro consorzi
non potra' esere inferiore, rispettivamente al 10 e 20 per
cento dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e
b).
Su proposta del CIPI, la ripartizione temporale delle
autorizzazioni di spesa di cui alla letterea a) puo' essere
variata, con decreti del Ministero per il tesoro, in
relazione alle esigenze da soddisfare.
Le annualita' relative ai limiti di spesa di cui alla
lettera b) per gli esercizi successivi al 1980 saranno
iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in
ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal
1981 al 1992, di lire 85 miliardi per l'anno 1993 e di lire
45 miliardi per l'anno 1994;
(Omissis).".
- Per il testo dell'art. 15 della legge 46/1982 vedi nota
all'art. 37.
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 46/1982 e' il
seguente:
"Art. 18. - E' autorizzato a carico del bilancio dello
Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel
triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e'
determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai
successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge
finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata
al settore delle piccole e medie imprese industriali,
individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge
12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni
anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo".