Art. 21 
 
  1.  E'  istituito,  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle
finanze,  il  comitato  consultivo  per  l'applicazione  delle  norme
antielusive, cui e'  demandato  il  compito  di  emettere  pareri  su
richiesta dei contribuenti. 
  2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione,  ai  casi
concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute
nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e  nell'ultimo
comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La  richiesta  di
parere  puo'   altresi'   riguardare,   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di deter-
minate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e
di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 
  3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai  fini
e  nell'ambito  del  rapporto  tributario.   Nella   eventuale   fase
contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte  che
non si e' uniformata al parere del comitato. 
  4.  Il  comitato  consultivo   per   l'applicazione   delle   norme
antielusive, nominato con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  e'
composto dai seguenti membri: 
a) i  direttori  generali  della  direzione  generale  delle  imposte
dirette e della direzione generale delle tasse  e  imposte  indirette
sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per  gli  studi  di
diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; 
b) il comandante generale della Guardia di finanza; 
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; 
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; 
e)  due  componenti  del  Consiglio  superiore  delle  finanze,   non
appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio
stesso; 
f) tre esperti in materia tributaria  designati  dal  Ministro  delle
finanze. 
  5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari,
di grado non inferiore a primo dirigente, e da  ufficiali  superiori;
possono altresi' farsi assistere  da  personale  delle  qualifiche  e
grado indicati che  partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute  senza
diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
attribuiti agli uffici finanziari. 
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  di  concerto
con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23
agosto 1988, n. 400,  sono  stabiliti  l'organizzazione  interna,  il
funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato. 
  7. Il presidente  del  comitato  e'  nominato  dal  Ministro  delle
finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso. 
  8. Le indennita'  da  corrispondere  ai  membri  del  comitato  non
appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite  ogni
triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il
Ministro del tesoro. 
  9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un  contratto,
di una convenzione o di un atto che possa dar luogo  all'applicazione
delle  disposizioni  richiamate  nel  comma  2,  puo'  richiedere  il
preventivo parere alla competente direzione  generale  del  Ministero
delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini
della   corretta   qualificazione   tributaria   della    fattispecie
prospettata. 
  10. In caso di mancata risposta da parte della direzione  generale,
trascorsi sessanta giorni dalla richiesta  del  contribuente,  ovvero
qualora  alla  risposta   fornita   il   contribuente   non   intenda
uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il  parere  in  ordine  alla
fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione  delle
norme  antielusive.  La  mancata  risposta  da  parte  del   comitato
consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente,  e
dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da
parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso. 
  11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' da osservare per l'invio  delle  richieste  di  parere
alla competente direzione generale e per la comunicazione dei  pareri
stessi al contribuente. 
  12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in  lire  150  milioni
annui, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori
entrate recate dalla presente legge. 
 
          Nota all'art. 21:
             -  Il  testo dell'art. 10 della legge n. 408/1990, e' il
          seguente:
             "Art.  10.  -  1.  E'   consentito   all'amministrazione
          finanziaria  disconoscere ai fini fiscali la parte di costo
          delle  partecipazioni  sociali  sostenuto  e   comunque   i
          vantaggi  tributari  conseguiti  in  operazioni di fusione,
          concentrazione, trasformazione,  scorporo  e  riduzione  di
          capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed
          allo   scopo  esclusivo  di  ottenere  fraudolentemente  un
          risparmio di imposta.
             2. Le imposte corrispondenti agli  imponibili  accertati
          dagli  uffici  in applicazione delle disposizioni di cui al
          comma 1 ed i relativi interessi sono  iscritti  a  ruolo  a
          titolo  provvisorio  ai  sensi  e nella misura prevista dal
          secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  dopo  le  decisioni
          della  commissione tributaria di primo grado ovvero decorso
          un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di
          tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria
          decisione.
             3.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  operazioni  di  fusione,   concentrazione,
          trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate
          da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990".
             -  Il  testo  dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, e' il
          seguente:
             "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base  ad  accertamenti
          non   definitivi).   -   Le   imposte  corrispondenti  agli
          imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora  definitivi
          sono  iscritte  a  titolo  provvisorio  nei  ruoli, dopo la
          notifica  dell'atto   di   accertamento,   per   un   terzo
          dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
          imponibile accertato dall'Ufficio
          (11, 20).
             Se il contribuente ha prodotto  ricorso,  dette  imposte
          sono  iscritte  a  titolo provvisorio nei ruoli (Elevato al
          Quadrato) (11, 20).
               a) dopo la decisione della Commissione  tributaria  di
          primo  grado, fino alla concorrenza della meta' (Elevato al
          Cubo)  dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o   al
          maggior imponibile deciso dalla Commissione
          stessa;
               b)  dopo  la decisione della Commissione tributaria di
          secondo grado fino alla concorrenza dei  due  terzi  fB0125
          dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
          imponibile deciso da questa;
               c) dopo la decisione della Commissione centrale  o  la
          sentenza    della    Corte   d'appello,   per   l'ammontare
          corrispondente all'imponibile o al  maggior  imponibile  da
          queste determinato.
             Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
          dai  sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
          definitivi".
             - Il testo dell'articolo 37 del D.P.R. n.  600/1973,  e'
          il seguente:
             "Art.  37. (Controllo delle dichiarazioni). - Gli uffici
          delle imposte procedono, sulla base  di  criteri  selettivi
          fissati  annualmente  dal  Ministro  delle  finanze tenendo
          anche conto delle loro capacita'  operative,  al  controllo
          delle  dichiarazioni  e all'individuazione dei soggetti che
          ne hanno omesso la presentazione sulla scorta  dei  dati  e
          delle  notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e
          attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e  7,
          di  quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e
          delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
             In base ai risultati  dei  controlli  e  delle  ricerche
          effettuati  gli uffici delle imposte provvedono, osservando
          le disposizioni dei successivi articoli, agli  accertamenti
          in   rettifica   delle   dichiarazioni  presentate  e  agli
          accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno
          omesso la dichiarazione.
             In sede di rettifica o di  accertamento  d'ufficio  sono
          imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
          altri  soggetti  quando sia dimostrato, anche sulla base di
          presunzioni gravi, precise e concordanti, che  egli  ne  e'
          l'effettivo possessore per interposta persona".
             -  Il testo dell'articolo 74 del T.U.I.R., approvato con
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
             Art. 74 (Spese relative a piu'  esercizi).  -  Le  spese
          relative  a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
          in cui  sono  state  sostenute  ovvero  in  quote  costanti
          nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi  ma non oltre il
          quarto. Le quote di  ammortamento  dei  beni  acquisiti  in
          esito  agli  studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
          degli stessi diminuito dell'importo  gia'  dedotto.  Per  i
          contributi  corrisposti  a  norma di legge dello Stato o da
          altri enti pubblici a fronte di tali costi  si  applica  il
          comma 3 dell'articolo 55.
             Le  spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili
          nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute  o  in  quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei due successivi. Le
          spese di rappresentanza sono  ammesse  in  deduzione  nella
          misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per
          quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e
          nei  due successivi. Si considerano spese di rappresentanza
          anche   quelle   sostenute   per   i    beni    distribuiti
          gratuitamente,  anche  se  recano  emblemi, denominazioni o
          altri  riferimenti  atti  a  distinguerli   come   prodotti
          dell'impresa,  e  i contributi erogati per l'organizzazione
          di convegni  e  simili.  Le  predette  limitazioni  non  si
          applicano  ove  le spese di rappresentanza siano riferite a
          beni di cui al periodo precedente di  valore  unitario  non
          eccedente lire cinquantamila.
             Le  altre spese relative a piu' esercizi che non trovano
          contropartita nell'attivo del bilancio, diverse  da  quelle
          considerate  nei  precedenti  articoli, sono deducibili nel
          limite della quota imputabile a  ciascun  esercizio,  salvo
          quanto  stabilito  nel  primo  comma dell'articolo 2426 del
          codice civile.
             Le spese di cui al  presente  articolo  sostenute  dalle
          imprese   di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese  di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi.
             -  L'articolo  55  del  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi, D.P.R.   n.  917/1986  elenca  le  "sopravvenienze
          attive".
             -  Il  testo  dell'art.  2426  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.  2426.   (Criteri   di   valutazione).   -   Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
              1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
              2)   il   costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere mo-
          tivate nella nota integrativa;
              3)  l'immobilizzazione  che,  alla  data della chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta a  tale  minor  valore;  questo  non  puo'  essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata;
             Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese controllate o collegate che risultino iscritte  per
          un  valore  superiore  a quello derivante dall'applicazione
          del criterio di valutazione previsto dal successivo  n.  4)
          o,   se   non  vi  sia  obbligo  di  redigere  il  bilancio
          consolidato, al  valore  corrispondente  alla  frazione  di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'   essere
          motivata nella nota integrativa;
              4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
          imprese  controllate  o  collegate possono essere valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla   corrispondente   frazione   del   patrimonio   netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423- bis.
             Quando la partecipazione e' iscritta per la prima  volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata o collegata puo' essere  iscritto  nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa. La differenza, per  la  parte  attribuibile  a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
             Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
              5) i costi di impianto e di  ampliamento,  i  costi  di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
              6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
          consenso del collegio  sindacale,  se  acquisito  a  titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere ammortizzato entro un periodo  di  cinque  anni.  E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento di un periodo limitato  di  durata  superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa.
              7)  il  disagio  su  prestiti  deve   essere   iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
              8)  i  crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
              9) le rimanenze, i titoli e  le  attivita'  finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il  n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
              10) il costo dei beni fungibili puo'  essere  calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata o con quelli di "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il valore cosi' ottenuto differisce in misura  apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza deve essere indicata,  per  categoria  di  beni,
          nella nota integrativa;
              11)  i  lavori  in  corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
              12)  le  attrezzature  industriali  e  commerciali,  le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte nell'attivo ad un valore costante,  qualora  siano
          costantemente   rinnovate  e,  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  un   rapporto   all'attivo   di   bilancio,
          sempreche'  non  si abbiano variazioni sensibili nella loro
          entita', valore e composizione".
             - Per il testo dell'articolo 17 della  legge  23  agosto
          1988, n.  400, si veda la nota all'articolo 17.