Art. 46. (Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE e 90/677/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi; b) disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita'; c) stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.
Note all'art. 46: - La direttiva CEE n. 90/44 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 31 gennaio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/167 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 92 del 7 aprile 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 18 giugno 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/677 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 373 del 31 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 febbraio 1991, 2a serie speciale.