Art. 46.
    (Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati:
                           criteri di delega)
  1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE, 90/167/CEE
e   90/677/CEE   sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
  a) assicurare il  controllo  sulla  idoneita'  delle  strutture  di
produzione dei medicinali e dei mangimi;
  b)  disporre  procedure  e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e
l'innocuita';
  c)   stabilire   controlli    sull'importazione,    produzione    e
commercializzazione  del  materiale  biologico  e delle materie prime
impiegate nella loro preparazione.
 
          Note all'art. 46:
            - La direttiva CEE n. 90/44  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 27 del 31
          gennaio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    28  del 9 aprile 1990, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 90/167 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 92 del 7
          aprile 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    47 del 18 giugno 1990, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 90/677 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 373 del 31
          dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  14 del 18 febbraio 1991,  2a  serie
          speciale.