Art. 48. (Disposizioni in tema di controlli veterinari) 1. All'articolo 26, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le parole: ",qualora si tratti di importazioni di animali provenienti da Paesi terzi". 2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e' abrogato.
Note all'art. 48: - La legge 30 aprile 1976, n. 397, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 dell'11 giugno 1976. L'art. 26 recita: "Art. 26. - 1. L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine, a destinazione puo' essere effettuato per ferrovia e per strada. L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanita' puo' stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalita' del trasporto. Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria la relativa spesa e' a carico dello interessato. 2. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati. 3. Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono: a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunita' economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F; b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanita'. 4. Per gli animali da macello il Ministro per la sanita' puo' con proprio decreto indicare i macelli di destinazione. 5. Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 49 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320". - La legge 28 maggio 1981, n. 296, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 16 giugno 1981. L'art. 6 recitava: "Art. 6. .................................... A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti. In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'art. 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968. E' resa altresi' obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di eta' tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta. .....................................................".