Art. 47. 
              (Controlli veterinari: criteri di delega) 
   1.  L'attuazione  delle  direttive   del   Consiglio   89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE  sara'  informata  ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a) stabilire modalita' idonee a tutelare  la  salute  umana,  la
sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni; 
     b) prevedere procedure  di  vigilanza  e  sistemi  di  controllo
razionali, efficaci e tempestivi; 
     c) individuare, tenuto conto delle  funzioni  attribuite,  anche
modalita' di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari,  sulla
base di criteri di organicita', razionalita' ed economicita', preved-
endo,  ove  necessario,  l'emanazione  di   atti   di   indirizzo   e
coordinamento  alle   regioni   e   la   possibilita'   di   delegare
l'accertamento del possesso dei  requisiti  prescritti  ai  fini  del
riconoscimento     dell'idoneita'     degli     stabilimenti     alla
commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.