Art. 47. (Controlli veterinari: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/667/CEE e 90/675/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni; b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalita' di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di organicita', razionalita' ed economicita', preved- endo, ove necessario, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e la possibilita' di delegare l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento dell'idoneita' degli stabilimenti alla commercializzazione delle carni negli scambi intracomunitari.