Art. 44 (Servizio ispettivo) 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. 2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonche', quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresi', tenuti a svolgere le attivita' di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al segretario generale. 3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita': a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati; b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato; c) le attivita' ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. 4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresi' prevista la possibilita' di estendere l'attivita' ispettiva anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza, qualora cio' si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale. 6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attivita' che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria.
Note all'art. 44: - Per il citato D.P.R. n. 43/1988 si veda la nota all'art. 33. - Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "Art. 14 (Vigilanza e controllo). - 1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie di cassa, nonche', ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione. 2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione nonche' la regolarita' del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui al comma 1. 4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione". - Il testo del comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 e' il seguente: "13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed e' fatta salva la possibilita' di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facolta' di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attivita' di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunita' economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati e' attribuito ai servizi ispettivi regionali".