Art. 44 
                        (Servizio ispettivo) 
 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle  dogane
e delle imposte indirette  e  del  territorio  svolgono,  nell'ambito
della  programmazione  annuale  della  loro  attivita',  funzioni  di
vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza  dei  servizi  del
dipartimento di rispettiva  competenza.  Il  servizio  ispettivo  del
dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di  vigilanza  sulla
corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria
da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche  su
richiesta del direttore centrale  per  la  riscossione,  funzioni  di
vigilanza e controllo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,   sui   concessionari   della
riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni  in  materia,  sul
corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. 
 2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze  dei
rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta  della
direzione generale degli affari generali  e  del  personale  e  delle
direzioni  centrali  del  rispettivo   dipartimento,   attivita'   di
vigilanza sui servizi delle direzioni  regionali  o  compartimentali,
nonche', quando lo richiedano eccezionali  circostanze,  sugli  altri
uffici periferici del dipartimento. Essi  sono,  altresi',  tenuti  a
svolgere le attivita' di controllo e di indagine  richieste,  tramite
il direttore generale  del  dipartimento,  dal  segretario  generale,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  a  questi  attribuite
dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In  tal
caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al
segretario generale. 
 3. I servizi ispettivi istituiti presso  le  direzioni  regionali  e
compartimentali  operano  alle  dirette  dipendenze   del   direttore
regionale   o   compartimentale   e   svolgono   nell'ambito    della
programmazione annuale della loro attivita': 
 a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza
degli uffici periferici, con  particolare  riferimento  ai  risultati
conseguiti sulla base dei programmi assegnati; 
 b) le funzioni di vigilanza e di controllo di  cui  all'articolo  14
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,
nonche'  quelle   di   controllo   contabile   amministrativo   della
riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato; 
 c) le attivita' ad essi richieste, tramite il  competente  direttore
regionale o compartimentale,  dal  segretario  generale,  nell'ambito
delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite  dall'articolo  3,
comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a
quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. 
 4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della
programmazione annuale della loro attivita',  i  controlli  ispettivi
previsti dal comma 13 dell'articolo 7 della citata legge n.  358  del
1991. 
 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e
le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva,  anche  ai  fini
della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso  di
indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve
essere data tempestiva comunicazione agli  interessati.  Deve  essere
altresi' prevista la possibilita' di estendere l'attivita'  ispettiva
anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di
competenza, qualora  cio'  si  renda  necessario  per  l'espletamento
dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o  compartimentale
ne  informa  il  direttore  generale  ed  il  direttore  regionale  o
compartimentale   territorialmente    competente,    richiedendo    a
quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di  misure  per  assicurare  la
collaborazione  coordinata  del  corrispondente  servizio   ispettivo
regionale o compartimentale. 
 6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le  altre
attivita'     che     specifiche      disposizioni      attribuiscono
all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il  controllo  di
adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati  di
particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria. 
 
          Note all'art. 44:
          -  Per il citato D.P.R. n. 43/1988 si veda la nota all'art.
          33.
          - Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della  citata  legge
          n.  358/1991 si veda la nota all'art.  3.
          -  Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 43/1988 e' il
          seguente:
          "Art. 14 (Vigilanza e controllo). -    1.  I  concessionari
          sono  soggetti  alla  vigilanza  del  servizio centrale, il
          quale esegue o dispone, anche su  proposta  del  competente
          intendente  di  finanza,  periodiche verifiche ordinarie di
          cassa,  nonche',  ove  occorra,  verifiche   di   carattere
          straordinario  sull'andamento  delle gestioni e dei servizi
          della riscossione.
           2. Nell'esercizio della vigilanza  deve,  in  particolare,
          essere    accertata   qualsiasi   causa   di   sopravvenuta
          insufficienza della cauzione  nonche'  la  regolarita'  del
          pagamento  dei  premi  di  assicurazione  relativi  ai beni
          costituenti la cauzione stessa.
           3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in funzione del
          servizio,  verranno  impartite   le   istruzioni   per   lo
          svolgimento  delle  attivita'  di ispezione di cui al comma
          1.
           4. Le iscrizioni  ipotecarie  sono  rinnovate,  d'ufficio,
          alla  scadenza,  dal  conservatore dei registri immobiliari
          fino  all'emanazione  del   decreto   di   svincolo   della
          cauzione".
          -  Il  testo del comma 13 dell'art. 7 della citata legge n.
          358/1991 e' il seguente: "13. Le attivita' di verifica e di
          ispezione nei confronti dei  contribuenti  sono  attribuite
          all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10
          e  dei  reparti  della Guardia di finanza. Restano tuttavia
          ferme le  competenze  attribuite  in  materia  al  Servizio
          centrale  degli  ispettori  tributari  ed e' fatta salva la
          possibilita' di  attribuire  al  Servizio  stesso  ed  alle
          direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di
          cui  all'art.  12,  la  facolta' di eseguire gli interventi
          ispettivi  connessi  con  l'attivita'  di cooperazione e di
          interscambio di informazioni con gli  organi  o  con  altri
          Stati   membri   della   Comunita'  economica  europea.  Il
          controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale  per  i
          lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti
          e pensionati e' attribuito ai servizi ispettivi regionali".