ART. 59 - PATROCINIO DEL DIPENDENTE 1.- L'Azienda, nel quadro della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza legale in sede processuale e nei limiti delle tariffe professionali ai dipendenti che si trovino implicati, per fatti ed atti connessi all'espletamento degli obblighi di servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' amministrativa, civile e penale in ogni stato e grado del giudizio, purche' non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda e con esclusione dei casi di dolo o colpa grave. In casi particolari, come tali valutati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, potra' provvedersi anche alla copertura parziale delle spese incontrate dal dipendente in limiti non superiori al 50% delle stesse opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento.