ART. 59 - PATROCINIO DEL DIPENDENTE
1.-  L'Azienda,  nel  quadro  della  tutela  dei  propri  diritti  ed
interessi,  assicura  assistenza  legale  in  sede  processuale e nei
limiti delle tariffe  professionali  ai  dipendenti  che  si  trovino
implicati, per fatti ed atti connessi all'espletamento degli obblighi
di   servizio   ed   all'adempimento   dei  compiti  di  ufficio,  in
procedimenti di responsabilita' amministrativa, civile  e  penale  in
ogni  stato  e  grado  del  giudizio, purche' non vi sia conflitto di
interessi con l'Azienda e con esclusione dei casi  di  dolo  o  colpa
grave.  In  casi  particolari,  come  tali  valutati dal Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda, potra' provvedersi anche alla copertura
parziale  delle  spese  incontrate  dal  dipendente  in  limiti   non
superiori  al  50%  delle stesse opportunamente documentate e provate
nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento.