ART. 66 - PARI OPPORTUNITA' E TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 1.- In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e direttive CEE e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunita' e di azioni positive, le modalita' di applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento devono essere tali da eliminare eventuali oggettive disparita' di opportunita' tra uomo e donna, con particolare riferimento: agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie in particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.); alla partecipazione di corsi di formazione ed aggiornamento ed alla applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 2.- In linea generale dovra' essere perseguito un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali e di apporto produttivo, attraverso anche la attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate consone alle capacita' dimostrate; dovranno altresi' essere individuate le condizioni e modalita' per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. 3.- Per quanto sopra, entro 60 gg. dalla data di emanazione del presente testo, sara' costituito a livello nazionale un Comitato permanente per le pari opportunita' composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e firmatarie degli accordi contrattuali e da tre rappresentanti aziendali, di cui uno con funzioni di presidente. Rientrano nelle competenze del Comitato tutte le materie di cui ai precedenti punti; l'Azienda assicura, attraverso misure idonee, le condizioni e gli strumenti per il suo funzionamento. La partecipazione ai lavori del Comitato non gravera' sul monte ore annuo di agibilita' sindacali previste dal presente testo. 4.- In relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia per la tutela della maternita', nei periodi di assenza dal lavoro previsti per legge e' attribuito il seguente trattamento economico: a) durante il periodo di astensione obbligatoria l'intera retribuzione base; b) durante il periodo di astensione facoltativa, per i primi due mesi l'ottanta per cento (80%) della predetta retribuzione base e per i successivi quattro il trenta per cento (30%). 5.- La base di computo del trattamento e' riferita alla retribuzione spettante nel mese solare precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza dal servizio. Per le assenze dal lavoro rela- tive alle malattie del bambino di eta' inferiore ai tre anni, sara' corrisposto il (30%) trenta per cento della retribuzione giornaliera, limitatamente ai primi 30 gg. di assenza per l'intero periodo di fruizione del diritto.