ART. 66 - PARI OPPORTUNITA' E TUTELA
                       DELLE LAVORATRICI MADRI
1.- In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni e  direttive
CEE  e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunita' e di
azioni positive, le modalita' di applicazione degli istituti previsti
dal presente regolamento devono essere tali  da  eliminare  eventuali
oggettive   disparita'   di   opportunita'  tra  uomo  e  donna,  con
particolare riferimento: agli effetti  che  l'introduzione  di  nuove
tecnologie  e  tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione
professionale e sulla  salute  della  donna,  specie  in  particolari
periodi  (gestazione,  puerperio, etc.); alla partecipazione di corsi
di formazione ed aggiornamento ed alla applicazione  della  normativa
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2.-   In   linea  generale  dovra'  essere  perseguito  un  effettivo
equilibrio  di  posizioni  funzionali,   a   parita'   di   requisiti
professionali   e   di   apporto   produttivo,  attraverso  anche  la
attribuzione di incarichi o funzioni piu'  qualificate  consone  alle
capacita'   dimostrate;   dovranno  altresi'  essere  individuate  le
condizioni e modalita'  per  l'affermazione  sul  lavoro  della  pari
dignita'  delle  persone,  in particolare per rimuovere comportamenti
molesti  e  lesivi  delle  liberta'  personali  e   superare   quegli
atteggiamenti  che  recano  pregiudizio  allo  sviluppo  di  corretti
rapporti.
3.- Per quanto sopra, entro 60  gg.  dalla  data  di  emanazione  del
presente  testo,  sara'  costituito  a  livello nazionale un Comitato
permanente  per  le  pari  opportunita'  composto  da  un  componente
designato  da  ciascuna  delle  OO.SS. maggiormente rappresentative e
firmatarie  degli  accordi  contrattuali  e  da  tre   rappresentanti
aziendali,  di  cui  uno  con funzioni di presidente. Rientrano nelle
competenze del Comitato tutte le materie di cui ai precedenti  punti;
l'Azienda  assicura,  attraverso  misure  idonee, le condizioni e gli
strumenti per il suo funzionamento. La partecipazione ai  lavori  del
Comitato  non  gravera'  sul  monte ore annuo di agibilita' sindacali
previste dal presente testo.
4.- In relazione alle disposizioni di legge vigenti in materia per la
tutela della maternita', nei periodi di assenza dal  lavoro  previsti
per legge e' attribuito il seguente trattamento economico:
 a)   durante   il   periodo   di  astensione  obbligatoria  l'intera
retribuzione base;
 b) durante il periodo di astensione facoltativa,  per  i  primi  due
mesi l'ottanta per cento (80%) della predetta retribuzione base e per
i successivi quattro il trenta per cento (30%).
5.-  La base di computo del trattamento e' riferita alla retribuzione
spettante nel mese solare precedente quello nel corso  del  quale  ha
avuto  inizio l'assenza dal servizio. Per le assenze dal lavoro rela-
tive alle malattie del bambino di eta' inferiore ai tre  anni,  sara'
corrisposto il (30%) trenta per cento della retribuzione giornaliera,
limitatamente  ai  primi  30  gg.  di assenza per l'intero periodo di
fruizione del diritto.