Art. 13. 
                       Attestazione sanitaria 
  1. Per gli allevamenti  riconosciuti  "indenni  da  brucellosi"  e'
rilascaita  dall'U.S.L.  competente  per  territorio   una   apposita
attestazione Mod. S (Serv.  Vet.)  di  "allevamento  ovino,  caprino,
ovino e caprino, indenne da brucellosi". 
  2. Per tali allevamenti valgono le norme  previste  dal  precedente
art. 12. 
  3. Il Mod. S (Serv. Vet.) ha validita' di un anno  dalla  data  del
rilascio.