Art. 13. Attestazione sanitaria 1. Per gli allevamenti riconosciuti "indenni da brucellosi" e' rilascaita dall'U.S.L. competente per territorio una apposita attestazione Mod. S (Serv. Vet.) di "allevamento ovino, caprino, ovino e caprino, indenne da brucellosi". 2. Per tali allevamenti valgono le norme previste dal precedente art. 12. 3. Il Mod. S (Serv. Vet.) ha validita' di un anno dalla data del rilascio.