Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.) (Ubicazione delle pertinenze di servizio) 1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, e' parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidita' del traffico. 2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree predisposte a cura dell'ente proprietario della strada, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. 3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita' di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilita' limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. 4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, salva la conformita' a norme specifiche per ciascun manufatto.