Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.)
(Ubicazione delle pertinenze di servizio)
1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate
nell'articolo 24, comma 4, del codice, e' parte integrante del
progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e
fluidita' del traffico.
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D
di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite
aree predisposte a cura dell'ente proprietario della strada,
comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta,
e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed
accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.
3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita'
di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo
tratti di strada in curva o a visibilita' limitata. L'ubicazione
delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo
avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti
in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite
sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada
ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards
dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati
dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi
dell'articolo 13 del codice, salva la conformita' a norme specifiche
per ciascun manufatto.