Art. 61 (Art. 24 Cod. Str.)
(Aree di servizio destinate al rifornimento
e al ristoro degli utenti)
1. Le aree di servizio destinate al rifornimento ed al ristoro
degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il
raggiungimento delle finalita' suddette, con i distributori di
carburante, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro
ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso
e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i
contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare
parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo
le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e
gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con
le relative attrezzature ed accessori, e' subordinata al parere
tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto
delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice,
il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i
criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche
che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in
relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante
erogato.
3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai
requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli
impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.