Art. 61 (Art. 24 Cod. Str.) 
             (Aree di servizio destinate al rifornimento 
                     e al ristoro degli utenti) 
  1. Le aree di servizio destinate  al  rifornimento  ed  al  ristoro
degli utenti  sono  dotate  di  tutti  i  servizi  necessari  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  suddette,  con  i  distributori  di
carburante, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro
ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto  soccorso
e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed  i
contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti. 
  2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da  considerare
parte delle aree di servizio. La installazione e  l'esercizio,  lungo
le strade, di impianti  di  distribuzione  di  carburanti  liquidi  e
gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini,  con
le relative attrezzature  ed  accessori,  e'  subordinata  al  parere
tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada  nel  rispetto
delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del  codice,
il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards  e  i
criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche  tecniche
che devono essere  imposte  con  l'autorizzazione  dell'impianto,  in
relazione alla tipologia  delle  strade  e  per  tipo  di  carburante
erogato. 
  3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti  di  distribuzione  dei
carburanti devono rispondere, per  quanto  riguarda  gli  accessi  ai
requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli
impianti di distribuzione, comprese le relative aree  di  sosta,  non
devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.