Art. 64 (Art. 24 Cod. Str.) 
                            (Concessione) 
  1. L'ente proprietario della strada puo' concedere, ad uno  o  piu'
richiedenti, nel rispetto  dei  criteri  dettati  dalle  disposizioni
vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per  la  realizzazione
delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si
avvalga della facolta' di affidare in  concessione  la  realizzazione
dell'opera e la gestione dei  servizi  ad  uno  o  piu'  richiedenti,
potra' essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi  di  cui
l'area e' dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario  della
strada. 
  2. I rapporti tra ente proprietario della strada  e  concessionario
sono regolati da apposita convenzione. 
  3. Alla convenzione di  cui  sopra  e'  allegato,  facendone  parte
integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario  della
strada che  stabilisce  le  norme  di  progettazione,  costruzione  e
gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso. 
  4. La convenzione stabilisce anche la durata  della  concessione  e
detta la disciplina dei rapporti economici. 
  5. La convenzione puo' subire modificazioni e integrazioni a  mezzo
di  una  successiva  convenzione,  anche  a  richiesta  del  soggetto
concessionario, in relazione alle variate  esigenze  del  traffico  e
della utenza.