Art. 64 (Art. 24 Cod. Str.)
(Concessione)
1. L'ente proprietario della strada puo' concedere, ad uno o piu'
richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni
vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione
delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si
avvalga della facolta' di affidare in concessione la realizzazione
dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o piu' richiedenti,
potra' essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui
l'area e' dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della
strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario
sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra e' allegato, facendone parte
integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della
strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e
gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e
detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione puo' subire modificazioni e integrazioni a mezzo
di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto
concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e
della utenza.