Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.) (Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale) 1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi, quando sono realizzati a raso, si distinguono in: a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto; b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; c) misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali. 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche. 4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidita' del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.