Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.)
(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui
all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o
mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi, quando sono
realizzati a raso, si distinguono in:
a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione
della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada
entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e
occupazioni longitudinali.
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade
extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee
ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono
consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste
comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza
e fluidita' del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che
durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonche' della
possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono
essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per
ciascun impianto.