Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.)
(Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate)
1. Gli attraversamenti in sotterraneo, di norma, devono essere
posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a
spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e
assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.
2. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinche' la
praticabilita' di essi sia consentita senza comportare manomissione
del corpo stradale e intralcio al traffico e affinche' consentano,
compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di piu'
servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento
deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non
deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla
carreggiata.
3. La profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei
manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere
previamente approvata dall'ente proprietario della strada in
relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni
di traffico. La profondita' minima misurata dal piano viabile di
rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m.
4. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere
realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con
distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere
ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza
del sostegno misurata dal piano di campagna piu' il maggior franco di
sicurezza relativo al tipo di impianto. L'accesso al manufatto di
attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile
nel punto piu' depresso deve essere maggiore o uguale al franco
prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior
franco di sicurezza.
6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in
strutture sopraelevate e' sottoposta all'approvazione dell'ente
proprietario della strada prima del rilascio della concessione di cui
all'articolo 67.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli
devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza
stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal
margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri
abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
8. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della
carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui
marciapiedi stradali.
9. Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate
nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono
essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una
distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno
misurata dal piano di campagna piu' un franco di sicurezza. Si puo'
derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non
consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata
longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purche' nel
rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni
verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica nella
realizzazione di linee aree longitudinali di alimentazione tranviarie
e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso i
sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere
mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore
a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo
quanto previsto dal presente regolamento.