Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.) (Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate) 1. Gli attraversamenti in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale. 2. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinche' la praticabilita' di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinche' consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di piu' servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata. 3. La profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondita' minima misurata dal piano viabile di rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m. 4. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. 5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto piu' depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza. 6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate e' sottoposta all'approvazione dell'ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione di cui all'articolo 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. 8. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali. 9. Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purche' nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata. 10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica nella realizzazione di linee aree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.