Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.) 
    (Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate) 
  1. Gli attraversamenti in  sotterraneo,  di  norma,  devono  essere
posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati  con  sistema  a
spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli  stessi  e
assorbono le sollecitazioni del traffico stradale. 
  2. Gli attraversamenti  devono  essere  dimensionati  affinche'  la
praticabilita' di essi sia consentita senza  comportare  manomissione
del corpo stradale e intralcio al traffico  e  affinche'  consentano,
compatibilmente con le norme di  sicurezza,  l'unificazione  di  piu'
servizi in un unico  attraversamento.  L'accesso  all'attraversamento
deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non
deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti  insistenti  sulla
carreggiata. 
  3. La profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso  dei
manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere
previamente  approvata  dall'ente  proprietario   della   strada   in
relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle  condizioni
di traffico. La profondita' minima  misurata  dal  piano  viabile  di
rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m. 
  4. Gli attraversamenti con  strutture  sopraelevate  devono  essere
realizzati mediante sostegni  situati  fuori  della  carreggiata  con
distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque  devono  essere
ubicati ad una distanza dal margine della strada  uguale  all'altezza
del sostegno misurata dal piano di campagna piu' il maggior franco di
sicurezza relativo al tipo di impianto.  L'accesso  al  manufatto  di
attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. 
  5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul  piano  viabile
nel punto piu' depresso deve  essere  maggiore  o  uguale  al  franco
prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso  il  maggior
franco di sicurezza. 
  6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in
strutture  sopraelevate  e'  sottoposta  all'approvazione   dell'ente
proprietario della strada prima del rilascio della concessione di cui
all'articolo 67. 
  7. Le occupazioni longitudinali in  sotterraneo  mediante  cunicoli
devono  essere,  di  norma,  realizzate  nelle  fasce  di  pertinenza
stradale al di fuori della carreggiata e alla  massima  distanza  dal
margine della stessa,  salvo  che  nei  tratti  attraversanti  centri
abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. 
  8.  L'accesso  ai  cunicoli  deve  essere  realizzato  fuori  della
carreggiata  e  preferibilmente  nelle  zone  di  pertinenza  o   sui
marciapiedi stradali. 
  9. Le opere sopraelevate longitudinali  sono  di  norma  realizzate
nelle fasce di pertinenza stradali  e  i  sostegni  verticali  devono
essere ubicati al  di  fuori  delle  pertinenze  di  servizio  a  una
distanza dal margine della strada uguale alla  altezza  del  sostegno
misurata dal piano di campagna piu' un franco di sicurezza.  Si  puo'
derogare da tale norma quando le situazioni  locali  eccezionali  non
consentono    la    realizzazione    dell'occupazione    sopraelevata
longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio,  purche'  nel
rispetto delle distanze e  dei  franchi  di  sicurezza  dei  sostegni
verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata. 
  10. La disposizione  di  cui  al  comma  9  non  si  applica  nella
realizzazione di linee aree longitudinali di alimentazione tranviarie
e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In  tale  caso  i
sostegni  verticali  della  linea  di  alimentazione  devono   essere
mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore
a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati,  secondo
quanto previsto dal presente regolamento.