Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.) 
       (Concessione per la realizzazione degli attraversamenti 
                    e delle occupazioni stradali) 
  1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione
per l'attraversamento o la occupazione stradale, puo' prescrivere che
nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate  norme  tecniche
aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno  totale
della carreggiata per periodi di tempo prolungati, puo' richiedere la
previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi. 
  2. Il concessionario e' tenuto all'apposizione e alla  manutenzione
della segnaletica prescritta ed e' responsabile per i danni a cose  e
persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione
della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. 
  3.  L'ente  proprietario  della  strada  indica  la  documentazione
necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori. 
  4. L'ente proprietario della  strada  deve  pronunciarsi  entro  il
termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente
che intende ottenere in  concessione  i  lavori,  trascorsi  i  quali
l'istanza si intende rigettata. 
  5. La concessione ad eseguire i lavori  per  la  costruzione  e  la
manutenzione dei manufatti di attraversamento e'  accompagnata  dalla
stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della  strada
concedente  e  l'ente  concessionario  nella  quale   devono   essere
stabiliti: 
    a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori  e  di  ingombro
della carreggiata; 
    b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; 
    c) le modalita' di esecuzione delle opere e le norme tecniche  da
osservarsi; 
    d)  i  controlli  ed  ispezioni  e  il  collaudo   riservato   al
concedente; 
    e) la durata della concessione; 
    f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze
del concessionario sia nei  confronti  dell'ente  proprietario  della
strada che dei terzi danneggiati. 
  6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo  dopo
l'esito positivo del collaudo.