Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.) (Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali) 1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, puo' prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, puo' richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi. 2. Il concessionario e' tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed e' responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. 3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori. 4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata. 5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento e' accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; c) le modalita' di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; e) la durata della concessione; f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati. 6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.