Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.)
(Concessione per la realizzazione degli attraversamenti
e delle occupazioni stradali)
1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione
per l'attraversamento o la occupazione stradale, puo' prescrivere che
nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche
aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale
della carreggiata per periodi di tempo prolungati, puo' richiedere la
previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
2. Il concessionario e' tenuto all'apposizione e alla manutenzione
della segnaletica prescritta ed e' responsabile per i danni a cose e
persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione
della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione
necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente
che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali
l'istanza si intende rigettata.
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la
manutenzione dei manufatti di attraversamento e' accompagnata dalla
stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada
concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere
stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro
della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalita' di esecuzione delle opere e le norme tecniche da
osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al
concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze
del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della
strada che dei terzi danneggiati.
6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo
l'esito positivo del collaudo.