Art. 68 (Art. 25 Cod. Str.) 
    (Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti) 
  1. I cassonetti per la raccolta  anche  differenziata  dei  rifiuti
solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3,  del
codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata  in
modo,  comunque,  da  non  arrecare   pericolo   o   intralcio   alla
circolazione. 
  2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere
apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e  rosse,
per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore  a
3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig.  II.479/a).
Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e
fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79,  comma
9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati  volumi  di  traffico  e
fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosita'  ambientale,
le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui
all'articolo 79, comma 10. 
  3. Quando, per conformazione  del  cassonetto  e  per  disposizione
delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma  2  non
puo' essere  applicata,  essa  puo'  essere  sostituita  con  quattro
pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20  cm  in  modo  da
realizzare una superficie totale  di  segnalazione  non  inferiore  a
1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa  ipotesi,  i
cassonetti devono  essere  ubicati  in  aree  riservate  destinate  a
parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa. 
  4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica  di  cui  ai
commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria. 
  5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini  della  carreggiata
l'area  di  ubicazione  dello  stesso  deve  essere  delimitata   con
segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.