Art. 68 (Art. 25 Cod. Str.)
(Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti
solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del
codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in
modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla
circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere
apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse,
per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a
3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a).
Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e
fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma
9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e
fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosita' ambientale,
le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui
all'articolo 79, comma 10.
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione
delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non
puo' essere applicata, essa puo' essere sostituita con quattro
pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da
realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a
1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i
cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a
parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai
commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata
l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con
segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.