Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.) (Obblighi dei concessionari di determinati servizi) 1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. 2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario, questo procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.