Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.)
(Obblighi dei concessionari di determinati servizi)
1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma
1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato
con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari
indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la
conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello
stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni
devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la
eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia
ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.
2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non
siano effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario, questo
procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con
avviso di ricevimento al concessionario, la data di inizio dei lavori
e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali
per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni
dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al
Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata
efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.