Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.) 
         (Obblighi dei concessionari di determinati servizi) 
  1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma
1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   ai   concessionari
indicati,  le  condizioni  e  le  prescrizioni  necessarie   per   la
conservazione della strada e la sicurezza della  circolazione.  Nello
stesso atto sono indicati i termini in cui le  predette  prescrizioni
devono essere eseguite, ed  i  relativi  lavori  effettuati,  con  la
eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo  che  non  sia
ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. 
  2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed  i  lavori  suddetti  non
siano effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario,  questo
procede alla esecuzione diretta, comunicando,  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento al concessionario, la data di inizio dei lavori
e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali
per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni
dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario  richiede  al
Prefetto  l'emanazione  di  decreto   ingiuntivo   avente   immediata
efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.