Art. 100 (a).
            Targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
                   dei motoveicoli e dei rimorchi
  1.  Gli  autoveicoli  devono   essere   muniti,   anteriormente   e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
  2.  I  motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa
contenente i dati di immatricolazione.
  3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa  posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
  4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
  5.  Le  targhe  indicate  ai  commi  1,  2,  3  e  4  devono  avere
caratteristiche rifrangenti.
  6.  I  veicoli  in  circolazione  di  prova  devono  essere  muniti
posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo;
nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo rimorchiato.
(( 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione      ))
(( delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di    ))
(( riconoscimento.                                                 ))
(( 8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le     ))
(( targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici       ))
(( devono portare. ))                                              ))
  9.  Il  regolamento  stabilisce  per  le  targhe di cui al presente
articolo:
    a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
    b) la collocazione e le modalita' di installazione;
    c) le caratteristiche  costruttive,  dimensionali,  fotometriche,
cromatiche  e  di  leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per
l'accettazione.
  10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi  e'  vietato  apporre
iscrizioni,  distintivi  o  sigle  che  possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
  11. Chiunque viola le disposizioni (( dei commi 1, 2, 3 e 4  ))  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
  12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non  propria  o
contraffatta  e'  punito  con  l'arresto  da  tre  a  nove mesi e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  13. Chiunque viola le disposizioni (( dei commi 5, 6  e  10  ))  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
  14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe  automobilistiche
ovvero  usa  targhe  manomesse,  falsificate  o alterate e' punito ai
sensi del codice penale.
  15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non  rispondente  ai
requisiti  indicati. Dalla violazione di cui al (( comma 12 )) deriva
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo  le  norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 45 del D.Lgs. n. 360/1993.