Art. 102 (a).
              Smarrimento, sottrazione, deterioramento
                       e distruzione di targa
  1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di  una  delle
targhe   di   cui   all'art.   100,  l'intestatario  della  carta  di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli  organi
di  polizia,  che  ne  prendono  formalmente  atto  e  ne  rilasciano
ricevuta.
  2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia  di
smarrimento o sottrazione (( anche di una sola )) delle targhe, senza
che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla
Direzione  generale  della  M.C.T.C.  una  nuova immatricolazione del
veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
  3.  Durante  il  periodo  di  cui  al  comma  2  e'  consentita  la
circolazione  del  veicolo  previa  apposizione  sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di  un  pannello  a  fondo  bianco  riportante  le
indicazioni  contenute  nella  targa  originaria;  la  posizione e la
dimensione del pannello, nonche' i  caratteri  di  iscrizione  devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
  4.  I  dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano  piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio  competente  della  Direzione generale della M.C.T.C. una
nuova  immatricolazione  del  veicolo,  con  le  procedure   indicate
nell'art. 93.
  5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma  1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
  6. L'intestatario della  carta  di  circolazione  che  in  caso  di
smarrimento,  sottrazione o distruzione (( anche di una sola )) delle
targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in  circolazione
di  prova  non  provvede  agli  adempimenti di cui al comma 1, ovvero
circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto  agli
adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  7.  Chiunque  circola  con  targa  non  chiaramente e integralmente
leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 47 del D.Lgs. n. 360/1993.