Art. 103 (a).
       Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
                 dei veicoli a motore e dei rimorchi
  1.  La  parte  interessata,   intestataria   di   un   autoveicolo,
motoveicolo  o  rimorchio, o l'avente titolo (( deve )) comunicare al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione,
la demolizione o la definitiva esportazione  all'estero  del  veicolo
stesso,  restituendo  il  certificato  di  proprieta',  la  carta  di
circolazione e le targhe.  L'ufficio  del  P.R.A.  ne  da'  immediata
comunicazione  all'ufficio  della  Direzione  generale della M.C.T.C.
provvedendo altresi' alla  restituzione  al  medesimo  ufficio  della
carta   di  circolazione  e  delle  targhe.  Con  il  regolamento  di
esecuzione  sono  stabilite  le  modalita'  per  lo   scambio   delle
informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C..
  2.  Le  targhe  ed  i  documenti di circolazione vengono, altresi',
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che  ne  curano  la
consegna  agli  uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta
giorni dalla rimozione  del  veicolo  dalla  circolazione,  ai  sensi
dell'art.  159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il
veicolo  stesso  non  sia  stato  reclamato   dall'intestatario   dei
documenti  anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato
ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente  del  P.R.A.  e'
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
  3.  I  gestori  di  centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla  successiva
riduzione  in  rottami non possono alienare, smontare o distruggere i
suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari  o
gli  aventi  titolo  non  lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al
comma 1.  Gli  estremi  della  ricevuta  della  avvenuta  denuncia  e
consegna  delle  targhe e dei documenti agli uffici competenti devono
essere annotati su appositi registri  di  entrata  e  di  uscita  dei
veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
  4.  Agli  stessi  obblighi  di  cui  al  comma  3  sono  soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri  luoghi  di  custodia  di
veicoli  rimossi  ai  sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del
veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
  5. Chiunque viola le disposizioni di  cui  ((  al  comma  1  ))  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a  lire  ottocentomila.  La  sanzione  e'  da  lire
cinquecentomila  a  lire  duemilioni  se la violazione e' commessa ai
sensi dei commi 3 e 4.
 
             (a) Il presente articolo e'  stato  cosi'  corretto  con
          avviso  di  rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso  di
          errata-corrige  pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.