Art. 39.
            Effettuazione dell'acquisto intracomunitario
  1. Gli acquisti intracomunitari di beni si  considerano  effettuati
nel  momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario
o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto  con  mezzi  del
cessionario,  nel  momento  di  arrivo  nel luogo di destinazione nel
territorio  stesso.  ((  Tuttavia  se  gli   effetti   traslativi   o
costitutivi  si producono posteriormente, gli acquisti si considerano
effettuati nel momento in cui si producono tali  effetti  e  comunque
dopo  un  anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in
dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto  di  essi  si
considera  effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da
parte  del  ricevente  ovvero,  se  i  beni   non   sono   restituiti
anteriormente,  alla  scadenza  del termine pattuito dalle parti e in
ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le  disposizioni  di  cui  al
secondo  e  al terzo periodo operano a condizione che siano osservati
gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. ))
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il  corrispettivo
l'operazione   si  considera  effettuata,  limitatamente  all'importo
fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o  a  quella
del pagamento.