Art. 41.
              Cessioni intracomunitarie non imponibili
  1. Costituiscono cessioni non imponibili:
    a) le cessioni a titolo oneroso di beni,  trasportati  o  spediti
nel  territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente,
o da terzi per loro conto, nei confronti di  cessionari  soggetti  di
imposta  o  di  enti,  associazioni  ed altre organizzazioni indicate
nell'articolo 4, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  (a),  non  soggetti passivi
d'imposta;  i  beni  possono  essere   sottoposti   per   conto   del
cessionario,  ad  opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione,  assiemaggio  o  adattamento  ad   altri   beni.   La
disposizione  non  si  applica  per  le cessioni di beni, diversi dai
prodotti soggetti ad accisa,  nei  confronti  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali,
esonerati     dall'applicazione     dell'imposta    sugli    acquisti
intracomunitari effettuati nel  proprio  Stato  membro,  non  abbiano
optato  per  l'applicazione  della  stessa;  le cessioni dei prodotti
soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto  o  spedizione
degli  stessi  sono  eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8 del
presente decreto;
    b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,
di  beni  diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati
dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro  nei
confronti  di  cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno  optato  per  l'applicazione
della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi
di  trasporto  nuovi  e di beni da installare, montare o assiemare ai
sensi della successiva lettera c). La  disposizione  non  si  applica
altresi'  se  l'ammontare  delle  cessioni  effettuate in altro Stato
membro non ha superato nell'anno solare precedente e  non  supera  in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare
al  riguardo  stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 28-ter,
B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE  del  17  maggio
1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991
(b)   .   In   tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per  l'applicazione
dell'imposta   nell'altro   Stato   membro   dandone    comunicazione
all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione  di
inizio  dell'attivita'  o  comunque  anteriormente  all'effettuazione
della prima operazione  non  imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se
esercitata  nella  dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1
gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e'
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso,  fino  al
compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e'  esercitata;  la  revoca  deve essere comunicata all'ufficio nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
    c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal  territorio  dello
Stato,  nel  territorio  di  altro  Stato membro di beni destinati ad
essere ivi installati, montati o assiemati da parte del  fornitore  o
per suo conto.
  2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
    a)  la  consegna  in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e
simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti  soggetti
passivi  di  imposta  o  a  terzi  per  loro conto, di beni prodotti,
montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o
in parte materie o beni spediti  nel  territorio  stesso  o  comunque
forniti dai committenti o da terzi per loro conto;
    b)  le  cessioni  a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di
cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti  in  altro  Stato
membro  dai  cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche
se non effettuate nell'esercizio di imprese,  arti  e  professioni  e
anche se l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
    c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante
trasporto  o  spedizione  a  cura del soggetto passivo nel territorio
dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un  titolo  diverso
da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
  3.  La  disposizione  di cui al comma 2, lettera c), non si applica
per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di
perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo  38,
comma  5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione  di  prestazioni  o  che  se   fossero   ivi   importati
beneficerebbero  della  ammissione temporanea in totale esenzione dai
dazi doganali.
  4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e  9  del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a),
le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonche' le  prestazioni
di  servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto,
sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei
limiti ivi considerati.
______________________
   (a) Per il testo del  quarto  comma  dell'art.  4  del  D.P.R.  n.
633/1972  si  veda  la  nota  (a)  all'art.  38;  per  il testo degli
artricoli 8-bis e 9  del  predetto  D.P.R.  n.  633/1972  si  vedano,
rispettivamente,  le  note  (q)  ed  (a)  all'art.  36.  L'art. 8 del
medesimo decreto,  come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  57  del
decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
   "Art.  8  (Cessioni  all'esportazione).  -  Costituiscono cessioni
all'esportazione:
     a) le cessioni, anche tramite commissionari,  eseguite  mediante
trasporto  o  spedizione di beni fuori del territorio della Comunita'
economica europea, a cura o a nome dei cedenti o  dei  commissionari,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I
beni  possono  essere  sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione,
montaggio,  assiemaggio  o adattamento ad altri beni. La esportazione
deve risultare  da  documento  doganale,  o  da  vidimazione  apposta
dall'ufficio  doganale  su  un  esemplare  della fattura ovvero su un
esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma  dell'art.  2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione  deve
risultare  nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
     b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori  del  territorio
della   Comunita'   economica  europea  entro  novanta  giorni  dalla
consegna, a cura del cessionario non residente o per  suo  conto,  ad
eccezione  dei  beni  destinati  a  dotazione o provvista di bordo di
imbarcazioni o  navi  da  diporto,  di  aeromobili  d  turismo  o  di
qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto  ad  uso privato e dei beni da
trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori  del  territorio   della
Comunita'   economica   europea;  l'esportazione  deve  risultare  da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio  postale  su
un esemplare della fattura;
     c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un
soggetto   che   intenda   esportarli   o   destinarli   a   cessioni
intracomunitarie anche tramite commissionari, nello stato  originario
o  previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le
prestazioni di servizi  inerenti  alla  trasformazione,  lavorazione,
montaggio  e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attivita'
di esportazione, o a quella diretta a scambi intracomunitari rese  da
terzi  al  soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi
forma destinata alle suddette prestazioni.
   Le cessioni e prestazioni di cui alla lettera c)  sono  effettuate
senza  pagamento  dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a),
se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di  cui  alla
lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la  loro  responsabilita',  nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai  medesimi
fatte  nel  corso  dell'anno  solare  precedente.  I  cessionari  e i
commissionari possono avvalersi di tale ammontare  integralmente  per
gli  acquisti  di beni che siano esportati nello stato originario nei
sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza
tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni  effettuate  nei  loro
confronti  nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente
agli acquisti di altri beni o di servizi. I  soggetti  che  intendono
avvalersi della facolta' di acquistare beni o servizi senza pagamento
dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  entro il 31 gennaio ovvero oltre
tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione  della  prima
operazione,    indicando    l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli  stessi  soggetti
possono  optare,  dandone  comunicazione  entro il 31 gennaio, per la
facolta'  di  acquistare  beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare
dei  corrispettivi  delle  esportazioni   fatte   nei   dodici   mesi
precedenti.  L'opzione  ha  effetto per un triennio solare e, qualora
non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca  deve
essere  comunicata  all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo a
ciascun triennio. I soggetti che iniziano  l'attivita'  o  non  hanno
comunque  effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi per la durata di  un  triennio  solare  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta, dandone
preventiva comunicazione all'ufficio,  assumendo  come  ammontare  di
riferimento,  in  ciascun  mese,  l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
   I contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare  beni
e  servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero  39,
secondo  comma,  entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle
esportazioni  e  quello  degli   acquisti   fatti   senza   pagamento
dell'imposta  ai  sensi  della  lettera c) del primo comma risultanti
dalle  fatture  e  bollette  doganali   registrate   o   soggette   a
registrazione  entro  il  mese  precedente.  I contribuenti che fanno
riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti  devono  inviare  all'ufficio  dell'imposta   sul   valore
aggiunto,  entro  il  mese  successivo  a ciascun semestre solare, un
prospetto analitico delle annotazioni del semestre.
   Nel caso di affitto di azienda, perche'  possa  avere  effetto  il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento  dell'imposta,  ai sensi del terzo comma, e' necessario che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio Iva competente per territorio.
   Ai  fini  dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori dalla Comunita' anche i beni  destinati  ad  essere
impiegati  nel  mare territoriale per la costruzione, la riparazione,
la   manutenzione,   la   trasformazione,   l'equipaggimento   e   il
rifornimento   delle  piattaforme  di  perforazione  e  sfruttamento,
nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme  e
la terraferma".
   (b)  Il testo dell'art. 28-ter, )) B, comma 2, della direttiva del
Consiglio n. 388/CEE  del  17  maggio  1977,  come  modificata  dalla
direttiva  del  consiglio  del  16  dicembre  1991  n. 91/680/CEE che
completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica,
in vista della soppressione delle  frontiere  fiscali,  la  direttiva
77/388/CEE, e' il seguente:
"B. Luogo delle cessioni di beni.
   1. (Omissis).
   2.  Tuttavia,  qualora  i  beni  ceduti  siano diversi da prodotti
soggetti ad accise, il paragrafo 1 non si applica  alle  cessioni  di
beni  spediti  o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro
d'arrivo della spedizione o del trasporto:
   - effettuati entro il limite o fino a concorrenza  di  un  importo
globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che non superi in
uno stesso anno civile il controvalore in moneta nazionale di 100.000
ecu,  e  -  a condizione che l'importo globale, al netto dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  delle  cessioni  di beni diversi dai prodotti
soggetti ad accise effettuate alle condizioni di cui al  paragrafo  1
nel   corso   dell'anno  civile  precedente  non  abbia  superato  il
controvalore in moneta nazionale di 100.000 ecu.
   Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i  beni  al  momento
dell'arrivo   della   spedizione   o  del  trasporto  a  destinazione
dell'acquirente  puo'  limitare  i  massimali   di   cui   sopra   al
controvalore di 35.000 ecu se tale Stato membro teme che il massimale
di  100.000  ecu  di  cui  sopra  provochi  serie  distorsioni  delle
condizioni di concorrenza. Gli  stati  membri  che  si  avvalgano  di
questa  facolta'  prendono  le  misure  necessarie  per informarne le
autorita' pubbliche competenti dello Stato membro dal cui  territorio
i beni sono stati spediti o trasportati.
   Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio una
relazione  sul  funzionamento dei massimali speciali di 35.000 ecu di
cui al precedente comma. La Commissione puo' informare il  Consiglio,
tramite  la  stessa  relazione,  che  la  soppressione  dei massimali
speciali non provochera' serie  distorsioni  delle  condizioni  della
concorrenza. Finche' il Consiglio non avra' deliberato all'unanimita'
su  proposta  della  Commissione le disposizioni del comma precedente
rimangono in vigore".