Art. 43.
 
                     Base imponibile ed aliquota
  1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base  imponibile  e'
determinata  secondo  le  disposizioni  di  cui agli articoli 13, 14,
commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). Per i beni soggetti ad accisa
concorre  a  formare  la  base  imponibile anche l'ammontare di detta
imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
  2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo  40,  comma
2,  primo  periodo, e' ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta
nello Stato membro di destinazione del bene.
  3.  Ai  fini  della  determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi,  le  spese  e  gli  oneri  di  cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (a),
in  valuta  estera  sono  computati  secondo il cambio del giorno, se
indicato  nella  fattura,  di  effettuazione  dell'operazione  o,  in
mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
  4.  Per  gli acquisti intracomunitari di beni di applica l'aliquota
relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a).
_____________________
   (a) Si riporta il testo vigente degli articoli 13, 14, 15 e 16 del
D.P.R.  633/1972,  recante  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto:
   "Art. 13 (Base imponibile). - La base imponibile delle cessioni di
beni e delle prestazioni  di  servizi  e'  costituita  dall'ammontare
complessivo  dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo
le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e  le  spese  inerenti
all'esecuzione  e  i  debiti  o  altri oneri verso terzi accollati al
cessionario  o   al   committente,   aumentato   delle   integrazioni
direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
   Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
     a)  per  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
dipendenti da atto della pubblica autorita', dall'indennizzo comunque
denominato;
     b) per i passaggi di beni dal committente  al  commissionario  o
dal  commissionario  al  committente,  di  cui  al n. 3) dell'art. 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita  pattuito  dal  commissionario,
diminuito  della  provvigione,  e dal prezzo di acquisto pattuito dal
commissionario, aumentato della provvigione: per  le  prestazioni  di
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al
terzo  comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e  dal
prezzo  di  acquisto  del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato
della provvigione;
     c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)  dell'art.  2,
per  le  assegnazioni  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 3 e per le
cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate   per
estinguere  precedenti  obbligazioni,  dal  valore normale dei beni e
delle prestazioni;
     d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal  valore
normale  dei  beni  e  dei servizi che formano oggetto di ciascuna di
esse;
     e) per le cessioni di beni vincolati al regime della  temporanea
importazione,  dal  corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato   dall'ufficio   doganale   all'atto    della    temporanea
importazione.
   Per  le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo
comma dell'art. 19 la base imponibile e' ridotta alla  meta'  qualora
la  detrazione  dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione
da parte del cedente sia stata  operata  con  la  riduzione  prevista
nella disposizione stessa".
  "Art.  14  (Determinazione  della base imponibile). - Ai fini della
determinazione della base imponibile  i  corrispettivi  dovuti  e  le
spese  e  gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo
il cambio del giorno in cui e' stata effettuata  l'operazione  e,  in
mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
   I  residuati  o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite
dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
   Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il  prezzo  o
corrispettivo  mediamente  praticato  per beni o servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera concorrenza e  al  medesimo
stadio  di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi.
   Per la determinazione del valore normale  si  fa  riferimento,  in
quanto  possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe dell'impresa che ha
fornito i beni o i servizi e,  in  mancanza,  alle  mercuriali  e  ai
listini   della   camera  di  commercio  piu'  vicina,  alle  tariffe
professionali e ai listini di borsa.
   "Art. 15 (Esclusioni dal computo della  base  imponibile).  -  Non
concorrono a formare la base imponibile:
    1)  le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita'
per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del
cessionario o del committente;
    2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono  in  conformita'  alle  originarie  condizioni  contrattuali,
tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata;
    3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte
in  nome  e  per  conto  della  controparte,   purche'   regolarmente
documentate;
    4)  l'importo  degli  imballaggi  e dei recipienti, quando ne sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
    5) le somme dovute a titolo di rivalsa  dell'imposta  sul  valore
aggiunto.
   Non  si  tiene  conto,  in  diminuzione dell'ammontare imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di  penalita'
per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto".
   "Art.  16  (Aliquote  dell'imposta).  - L'aliquota dell'imposta e'
stabilita nella misura del diciannove per cento della base imponibile
dell'operazione.
   L'aliquota e' ridotta al quattro  e  al  nove  per  cento  per  le
operazioni  che  hanno  per  oggetto  i  beni  e  i  servizi elencati
nell'allegata tabella A,  salvo  il  disposto  dell'art.  34,  ed  e'
elevata  al  trentotto  per  cento per quelle che hanno per oggetto i
beni elencati nell'allegata tabella B.
   Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera,  di
appalto  e  simili  che hanno per oggetto la produzione di beni e per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di  noleggio
e  simili,  l'imposta  si  applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili.
   In caso di mutamento  di  aliquota  le  fatture  emesse  ai  sensi
dell'art.  21  con  riferimento  ai  momenti  di effettuazione di cui
all'art. 6 commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei  soggetti
indicati  nell'ultimo  comma dello stesso art. 6, non sono soggette a
rettifica  in  relazione  all'aliquota  applicabile  al  momento  del
pagamento del corrispettivo dell'operazione".
   A  decorrere  dal  1 gennaio 1993 le cessioni e le importazioni di
beni indicati nella tabella B sono soggetti all'aliquota del  19  per
cento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del presente decreto.