Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche' dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta. 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro (( il mese successivo a quello di effettuazione )) dell'operazione deve emettere entro (( il mese seguente )) in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro (( il mese seguente )) alla registrazione della fattura originaria. _________________ (a) Per il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, si veda nota (q) all'art. 36.