Art. 47.
           Registrazione delle operazioni intracomunitarie
  1.  Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo  38,  commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di
cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione  a
norma  del  primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate,
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro  di
cui  all'articolo  23  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a), secondo  l'ordine  della  numerazione,  con
l'indicazione  anche  del  corrispettivo delle operazioni espresso in
valuta estera. Le fatture di cui all'articolo  46,  comma  5,  devono
essere  annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere
annotate anche nel registro  di  cui  all'articolo  25  del  predetto
decreto  (a),  distintamente  e  nel  termine  ivi  stabilito, ma non
anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo
23 dello stesso decreto (a).
  2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  (a),  possono  annotare  le
fatture  di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo
24 (a), anziche' in quello delle fatture emesse,  ferme  restando  le
prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma
1.
  3.  I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), non soggetti
passivi  d'imposta,  devono   annotare,   previa   loro   progressiva
numerazione,  le  fatture  di cui al comma 1 del presente articolo in
apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello
stesso decreto n. 633 del 1972 (a), entro il mese successivo a quello
in cui ne sono venuti  in  possesso,  ovvero  nello  stesso  mese  di
emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.
  4.  Le  fatture  relative  alle  operazioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, devono essere  annotate  distintamente  nel
registro  di  cui  all'articolo  23  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  (a),  secondo  l'ordine  della
numerazione.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 4 non si applicano alle
operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui  all'articolo
38,  comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato.
_________________
   (a) Per il testo dell'art. 4, quarto comma del D.P.R. n. 633/1972,
si veda la nota (b) all'art. 38; per il testo degli articoli 23 e  24
del  predetto  decreto si veda la nota (q) all'art. 36. Si riporta il
testo vigente degli articoli 22, 25 e 39 del medesimo decreto:
   "Art.  22  (Commercio  al  minuto  e  attivita'   assimilate).   -
L'emissione  della  fattura  non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
    1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti  al  minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi   di   distribuzione  automatica,  per  corrispondenza,  a
domicilio o in forma ambulante;
    2) per  le  prestazioni  alberghiere  e  le  somministrazioni  di
alimenti  e  bevande  effettuate  dai  pubblici esercizi, nelle mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
    3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di  veicoli
e bagagli al seguito;
    4)  per  le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese
in locali aperti al pubblico, in forma  ambulante  o  nell'abitazione
dei clienti;
    5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e
per gli altri servizi resi da aziende o  istituti  di  credito  e  da
societa' finanziarie o fiduciarie;
    6)  per  le  operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti  nell'attivita'
propria delle imprese che le effettuano.
   La  disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere  dichiarata
applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre
categorie  di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico con
caratteri di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali  da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
   Gli  imprenditori  che  acquistano  beni   che   formano   oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa  da  commercianti  al minuto ai
quali e'  consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati  a
richiederla".
   "Art.  25  (Registrazione  degli acquisti). - Il contribuente deve
numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali rel-
ative ai beni e ai  servizi  acquistati  o  importati  nell'esercizio
dell'impresa,  arte o professione, comprese quelle emesse a norma del
terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro
il mese successivo a quello in cui ne e' venuto in possesso.
   Dalla registrazione devono  risultare  la  data  della  fattura  o
bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome  se  non  si  tratta  di  imprese,
societa'   o  enti,  nonche'  l'ammontare  imponibile  e  l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
   Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui  al  sesto  comma  dell'art.  21  devono essere indicati in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa  e
la relativa norma.
   Per  le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non
siano relative a beni  che  formano  oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa  o  dell'arte  o  professione,  puo' essere annotato, in
luogo delle singole fatture, un  documento  riepilogativo  nel  quale
devono  essere  indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle
fatture cui si riferisce, l'ammontare  imponibile  complessivo  delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
   La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica anche per le
fatture relative a prestazioni di trasporto e  per  quelle  pervenute
tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
   "Art.  39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). -
I registri previsti dal presente decreto, compresi  i  bollettari  di
cui   all'art.   32,  devono  essere  numerati  e  bollati  ai  sensi
dell'articolo 2215 del codice civile, in  esenzione  dai  tributi  di
bollo  e  di  concessione  governativa e devono essere tenuti a norma
dell'art. 2219 dello stesso codice. La  numerazione  e  la  bollatura
possono  essere  eseguite  anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  o  dall'ufficio  del  registro.  Se  la  numerazione  e  la
bollatura  non  sono  state  effettuate dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le  ha  eseguite
deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  competente. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli  mobili  o  tabulati  di  macchine   elettrocontabili   secondo
modalita'  previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
    I contribuenti hanno facolta' di sottoporre  alla  numerazione  e
alla  bollatura  un  solo  registro  destinato a tutte le annotazioni
prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei  registri
previsti   da   tali   articoli  siano  indicati,  per  ogni  singola
annotazione, i numeri della pagina e della riga della  corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
   I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati nonche' le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente  decreto  devono  essere conservati a norma dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: e'
ammesso l'impiego di sistemi  fotografici  di  conservazione  secondo
modalita'  previamente  approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".