ART. 48.
           LIQUIDAZIONI PERIODICHE E DICHIARAZIONE ANNUALE
  1. AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI E DEI VERSAMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI
27,  33  e  74,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  (a), l'imposta relativa agli
acquisti intracomunitari e' computabile in detrazione  conriferimento
alle  registrazioni  eseguite  nel  secondo  mese  precedente  per  i
contribuenti  con  liquidazione  a  cadenza  mensile  e  nel  secondo
trimestre  precedente  per  i contribuenti con liquidazione a cadenza
trimestrale.
  2.  NELA  DICHIARAZIONE  RELATIVA  ALL'IMPOSTA  DOVUTA  PER  L'ANNO
precedente,  di  cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633   (a),   le   operazioni
intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4,
del   presente   decreto   nell'anno   precedente   devono  risultare
distintamente,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel   decreto   di
approvazione   del   relativo   modello.  Se  sono  state  registrate
operazioni intracomunitarie  non  si  applica  l'esonero  di  cui  al
secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28 (a).
___________________
   (A)  PER  IL  TESTO  DEGLI ARTICOLI 27 E 74 DEL D.P.R. 633/1972 SI
veda la nota (a) all'art. 36; per il nuovo  testo  dell'art.  33  del
predetto  decreto  si  veda  l'art.  66,  comma  10,  del decreto qui
pubblicato.
   SI RIPORTA IL TESTO VIGENTE DELL'ART. 28 DEL MEDESIMO DECRETO:
   "Art. 28 (Dichiarazione annuale) . - Entro il giorno 5 del mese di
marzo di ciascun anno il contribuente  deve  presentare,  in  duplice
esemplare,  la  dichiarazione  relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, redatta in conformita' al  modello  approvato  con
decreto   del   Ministro   delle   finanze.   Sono   esonerati  dalla
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente  hanno   registrato   esclusivamente   operazioni   esenti
dall'imposta   di   cui   all'art.   10   salvo  quelli  tenuti  alla
effettuazione della rettifica della detrazione di  cui  all'art.  19-
bis.
   Dalla dichiarazione devono risultare:
    1)   l'ammontare  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni di  servizi  registrate  nell'anno  precedente,  distinto
secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte.
I  commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22
devono indicare come ammontare imponibile  quello  dei  corrispettivi
registrati  nell'anno  precedente  ai sensi dell'art. 24, diminuiti a
norma del quarto comma dell'art. 27;
    2) l'ammontare delle oeprazioni non imponibili di  cui  al  sesto
comma  dell'art.  21  e  quello delle operazioni esenti ivi indicate,
registrate ai sensi degli artt. 23 e 24 nell'anno precedente;
    3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali e'
ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture
e dalle bollette doganali registrate  nell'anno  precedente  a  norma
dell'art.   25,  distinto  secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'
l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche  di  cui
all'art. 19-bis;
    4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui
al  n.  1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo
conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;
    5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art.  27  e  gli
estremi delle relative attestazioni.
   Il  Ministro  delle finanze, con il decreto di cui al primo comma,
puo' includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali
la legge autorizza l'invio di questionari.
   Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per
i mesi di competenza in sede di dichiarazione annuale.
   La  dichiarazione  annuale  deve  essere  presentata   anche   dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili".