Art. 49.
        Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti
         non commericali e per i prodotti soggetti ad accisa
  1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), non soggetti
passivi  d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del
presente  articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro
ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel
mese precedente, redatta in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Dalla  dichiarazione  devono
risultare l'ammotnare degli acquisti, quello  dell'imposta  dovuta  e
gli estremi del relativo attestato di versamento.
  2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1 l'imposta deve essere
versata, anorma dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), cumulativamente per tutti gli
acquisti registrati nel mese.
  3.  L'imposta  dovuta  per gli acquisti intracomunitari di prodotti
soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati  nell'articolo  38,
comma  5,  lettera  c),  non  tenuti  al pagamento dell'imposta sugli
acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.
  4.  Per  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  nell'esercizio
dell'attivita'  non  commerciate  dagli  enti,  associazioni  o altre
organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633 (a), soggetti
passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati  nell'articolo
38,  comma  1,  si  applicano  le disposizioni del presente articolo,
dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.
____________________
   (a) per il testo dell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972 si
veda la nota (b) all'art. 38; per il testo dell'art. 38 del  medesimo
decreto si veda la nota (a) all'art. 36.