Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettra a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza. 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o regione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5 e 6 e 8, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a) , non soggetti passivi d'impsota, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972 (a) , che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichairazione, redatta in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto. 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunita' economica europea o da questo proveniente in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a) . 6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (b) . (( L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro )) (( Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a) , beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonche' la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto- legge n. 16 del 1993 (b) , l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonche' le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi. ___________________ (a) Per il testo dell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972 si veda la nota (b) all'art. 38; per il testo dell'art. 39 del medesimo decreto si veda la nota (a) all'art. 47. Si riporta il testo vigente dell'art. 40 dello stesso decreto: "Art. 40. (Ufficio competente). - Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, e' competnete l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente". (b) Il testo dell'art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie", cosi' come modificato dall'art. 54 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 6. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i soggetti passivi all'impsota sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri delle Comunita' economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunita' economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi. 2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli artt. 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonche' quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o frnitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. 3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto minsiteriale sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche' le pro- cedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalita' e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresi' redigere gli elenchi su carta bianca non speficamente predisposta, purche' il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' emanare le istruzioni applica- tive. 4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreo del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica N. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresi', anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni".