Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli 1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto. 2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a). 3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformita' alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41, da produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a) , che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 (a) , per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalita' di cui all'articolo 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972 (a) . ___________________ (a) Per il testo vigente dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota (a) all'art. 38. Si riporta il testo dell'art. 38-ter del medesimo decreto: "Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti). - I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunita' economnica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domiclio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera e), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non inferiore a lire trecentoquattromila. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire trecentoquattromila il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a lire trentottomila. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attivita'. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta degli stessi, nonche' le presrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento dell'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e' tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento".