Art. 52.
                       Cessioni a viaggiatori
  1. Fino al  30  giugno  1999  sono  non  imponibili,  agli  effetti
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (a), le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti
in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi  istituiti
nell'ambito  dei  porti  e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (b), ovvero effettuate negli spacci funzionanti  a  bordo
dellenavi e degli aeromobili.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica, per ciascuna
persona e per  ciascun  viaggio,  entro  i  limiti  di  valore  e  di
quantita'  previsti  dalle norme comunitarie relative al traffico dei
viaggiatori fra la Comunita' ed i Paesi terzi; se il  valore  globale
dei   beni   supera   l'importo   fissato  dalle  norme  comunitarie,
sull'eccedenza e' dovuta l'imposta; nel calcolo  del  valore  globale
non e' computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
  3.  Con decreto del Ministro delle finanza possono essere stabilite
modalita' e condizioni per l'applicazione del presente articolo.
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   (a) Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972,  si  veda  la
nota (a) all'art. 41.
   (b)  L'art.  128 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio  1973,  n.  43,  e'
cosi' formulato:
   "Art. 128 (Vendita di prodotti allo stato estero ai viaggiatori in
uscita  dallo  Stato).  -  Le  amministrazioni, gli enti e le imprese
esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade  ed  autostrade  possono
essere  autorizzati ad istituire e gestire direttamente od a mezzo di
loro   concessionari,   rispettivamente   nell'ambito   di   stazioni
marittime,  aeroportuali  e  ferroviarie di confine ed in prossimita'
dei transiti internazionali stradali ed autostradali, speciali negozi
per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti  allo
stato  estero  in  esenzione  di tributi, destinati ad essere usati o
consumati fuori del territorio doganale.
   L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  delle  finanze,  che
stabilsice  di volta in volta le modalita' di gestione dello spaccio;
il rilascio e' subordinato alla  condizione  che  il  servizio  possa
svolgersi  senza  pregiudizio  per  gli  interessi  fiscali  e  senza
intralcio allo scorrimento del traffico".