Art. 53.
          Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
  1. Per le cessioni a titolo oneroso,  effettuate  da  soggetti  non
operanti  nell'esercizio  di  imprese,  di  arti  e  professioni, nei
confronti di soggetti residenti in altri Stati membri,  di  mezzi  di
trasporto  nuovi  ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  4,  spediti o
trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente,  dall'acquirente
o  per  loro  conto,  compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o  pagata  per
la  loro  acquisizione  o  importazione.  Il rimborso non puo' essere
superiore all'ammontare dell'imposta  che  sarebbe  applicata  se  la
cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
modalita'  ed  i  termini  della  liquidazione   e   del   versamento
dell'imposta  dovuta  a  norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e),
nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da  osservare  per
le  cessioni  di  cui  al  comma  1,  anche agli effetti del rimborso
previsto nello stesso comma.
  3. I pubblici uffici non  possono  procedere  all'immatricolazione,
all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti
equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo
38,  comma  4,  oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi
relativi all'applicazione dell'imposta  non  risultano  adempiuti.  I
pubblici     uffici     cooperano    con    i    competenti    uffici
dell'Amministrazione finanziaria per il  reperimento  degli  elementi
utili  ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul valore aggiunto
dovuta,  della  spettanza  del  rimborso,  della  repressione   delle
violazioni  nonche'  ai  fini dell'accertamento della sussistenza dei
requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
  4. Ai fini  degli  adempimenti  di  cui  ai  precedenti  commi,  il
richiedente,  che  risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto
di acquisto intracomunitario in base alla  documentazione  rilasciata
in  uno  Stato  membro  e  che  abbia  assolto agli obblighi relativi
all'adempimento  dell'imposta,  puo'  presentare,  in   luogo   della
dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29
luglio  1927, n. 1814 (a), la documentazione ai fini dell'adempimento
dell'imposta.
  5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285 (b), dopo le parole: "formalita' doganali" sono inserite
le  seguenti:  "o  a  quelle  di  cui  all'articolo  53, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331".
___________________
   (a) Il testo del punto 3 dell'art. 6 del R.D., 29 luglio 1927,  n.
1814,  recante:  "Disposizioni  di  attuazione  e  transitorie del R.
decreo-legge 15 marzo 1927, n. 436,  concernente  la  disciplina  dei
contratti  di  compravendita  degli  autoveicoli  e l'istituzione del
pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club
d'Italia.", e' il seguente:
   "Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo  nel  pubblico
registro  automobilistico, il richiedente deve presentare all'Ufficio
della  sede  provinciale  dell'A.C.I.  del  luogo  ove  si  trova  la
Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:
    1 -2 (omissis) ;
    3  il  titolo,  in  originale  o in copia autenticata, in base al
quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta',  il  quale  puo'
essere  sostituito,  nel  caso di vendita seguita verbalmente, da una
dichairazione, autenticata, in carta lubera ed  esente  da  tassa  di
registro,  della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto
ed il prezzo dell'autoveicolo".
   (b) Il testo del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. 30 aprile  1992,
n.  285,  recante: "Nuovo codice della strada", cosi' come modificato
dal presente  articolo,  e'  il  seguente:  "1.  Gli  autoveicoli,  i
motoveicoli  e  i  rimorchi  immatricolati  in uno Stato estero e che
abbiano gia adempiuto alle formalita' doganali  o  a  quelle  di  cui
all'articolo  53,  comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
se prescritte, sono ammessi a  circolare  in  Italia  per  la  durata
massima  di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine".