Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri 1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 a), a condizioni di reciprocita'. __________________ (a) Per il testo degli articoli 52 e 63 del D.P.R. 633/1972 si veda la nota (a) all'art. 54.