Art. 25.
  Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1994.
  Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1972
e successive modificazioni e integrazioni  continuano  ad  applicarsi
per le cessioni e gli acquisti posti in essere da operatori economici
italiani fino al 31 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO