Art. 25. Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1994. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 dicembre 1972 e successive modificazioni e integrazioni continuano ad applicarsi per le cessioni e gli acquisti posti in essere da operatori economici italiani fino al 31 dicembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1993 Il Ministro: GALLO