Art. 40. 
                      Interruzione del processo 
 
  1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del  ricorso,
si verifica: 
    a) il venir meno, per morte o altre cause,  o  la  perdita  della
capacita'  di  stare  in  giudizio  di  una  delle   parti,   diversa
dall'ufficio  tributario,  o  del  suo  legale  rappresentante  o  la
cessazione di tale rappresentanza; 
    b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o  dall'elenco
di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12. 
  2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte  sta  in
giudizio personalmente e nei casi di cui al comna 1, lettera  b).  In
ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in  cui  l'evento  e'
dichiarato  o  in  pubblica  udienza  o  per  iscritto  con  apposita
comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce. 
  3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si  avvera  dopo  l'ultimo
giorno per il deposito  di  memorie  in  caso  di  trattazione  della
controversia  in  camera  di  consiglio  o  dopo  la  chiusura  della
discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno  che
non sia pronunciata  sentenza  e  il  processo  prosegua  davanti  al
giudice adito. 
  4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a),  si  verifica
durante il termine per la proposizione  del  ricorso  il  termine  e'
prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si  applica
anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7  ottobre
1969, numero 742.