Art. 41.
                   Provvedimenti sulla sospensione
                  e sull'interruzione del processo
  1. La sospensione e' disposta e l'interruzione  e'  dichiarata  dal
presidente   della  sezione  con  decreto  o  dalla  commissione  con
ordinanza.
  2. Avverso il decreto del presidente e'  ammesso  reclamo  a  sensi
dell'art. 28.