Art. 42.
                      Effetti della sospensione
                  e dell'interruzione del processo
  1. Durante la  sospensione  e  l'interruzione  non  possono  essere
compiuti atti del processo.
  2.  I  termini  in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.