Art. 43.
              Ripresa del processo sospeso o interrotto
  1.  Dopo  che  e'  cessata  la  causa  che  ne  ha  determinato  la
sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene
presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di
sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
  2.  Se  entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione
del processo la parte colpita  dall'evento  o  i  suoi  successori  o
qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente
di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma
precedente.
  3.  La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti
costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere  fatta  alla
parte  colpita  dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro
un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione  puo'  essere
effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio
eletto  o,  in  mancanza,  nella  residenza  dichiarata  dal  defunto
risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o  i
suoi  successori possono costituirsi anche solo presentando documenti
o  memorie  o  partecipando  alla  discussione  assistiti,  nei  casi
previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.