Art. 44. 
           Estinzione del processo per rinuncia al ricorso 
  1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 
  2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese  alle  altre
parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione  e'  fatta  dal
presidente della  sezione  o  dalla  commissione  con  ordinanza  non
impugnabile, che costituisce titolo esecutivo. 
  3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle  parti
costituite che abbiano  effettivo  interesse  alla  prosecuzione  del
processo. 
  4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono  sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se
vi sono, dai rispettivi difensori e si  depositano  nella  segreteria
della commissione. 
  5. Il presidente della sezione o la commissione, se la  rinuncia  e
l'accettazione,   ove   necessaria,   sono    regolari,    dichiarano
l'estinzione del processo. Si applica  l'ultimo  comma  dell'articolo
seguente.