Art. 45.
         Estinzione del processo per inattivita' delle parti
  1. Il processo si estingue nei casi in  cui  le  parti  alle  quali
spetta  di  proseguire,  riassumere  o  integrare  il giudizio non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla  legge
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
  2.  Le  spese  del  processo  estinto a norma del comma 1 restano a
carico delle parti che le hanno anticipate.
  3.  L'estinzione  del  processo  per  inattivita'  delle  parti  e'
rilevata  anche  d'ufficio  solo  nel  grado  di  giudizio  in cui si
verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
  4. L'estinzione e' dichiarata  dal  presidente  della  sezione  con
decreto  o  dalla  commissione  con  sentenza. Avverso il decreto del
presidente e' ammesso reclamo alla commissione che provvede  a  norma
dell'art. 28.