Art. 46. 
                       Estinzione del giudizio 
             per cessazione della materia del contendere 
 
  1. Il giudizio si estingue, in  tutto  o  in  parte,  nei  casi  di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in  ogni
altro caso di cessazione della materia del contendere. 
  2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata,  salvo
quanto diversamente disposto da singole norme di legge,  con  decreto
del presidente o con sentenza  della  commissione.  Il  provvedimento
presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28. 
  3. Le spese del giudizio estinto a norma  del  comma  1  restano  a
carico della parte che le ha anticipate, salvo  diverse  disposizioni
di legge.