Art. 32. 
  1. Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo
le eventuali indennita' corrisposte ad esperti, non sono  repetibili,
a condizione di reciprocita'. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1993 
                              SCALFARO 
                                      AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                               COSTA, Ministro per il 
                                        coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                           DE LORENZO, Ministro della 
                                  sanita' 
                                                    FONTANA, Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
                                       COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                       MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                    BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                    GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI