Art. 32. 1. Le spese risultanti dall'applicazione del presente titolo, salvo le eventuali indennita' corrisposte ad esperti, non sono repetibili, a condizione di reciprocita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanita' FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI