Art. 42. 
                  Acquisti non imponibili o esenti 
 1. Sono non imponibili,  non  soggetti  o  esenti  dall'imposta  gli
acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello
Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli  8,  8-
bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente
dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto. 
 2. Per  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati  senza  pagamento
dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla  lettera  c)  del
primo comma e al  secondo  comma  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non  si  applica
la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma  dell'articolo
1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.