Art. 44. 
                          Soggetti passivi 
  1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili,  di  cui
ai precedenti articoli, e' dovuta  dai  soggetti  che  effettuano  le
cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e  le  prestazioni  di
servizi. L'imposta e' determinata, liquidata  e  versata  secondo  le
disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: 
    a) per le cessioni di  cui  al  comma  7  dell'articolo  38,  dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui  agli
articoli 46, 47 e 50, comma 6; 
    b) per le  prestazioni  di  cui  all'articolo  7,  quarto  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5,  6  e  8,
del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti
e senza  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  dal
committente se soggetto passivo nel territorio stesso. 
  3. Se le operazioni indicate nel comma  1  sono  effettuate  da  un
soggetto  passivo   d'imposta   non   residente   e   senza   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e  i  diritti
derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  possono  essere
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante
residente nel territorio dello Stato, nominato ai  sensi  e  per  gli
effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Se  sono  effettuate  solo
operazioni non imponibili, esenti,  non  soggette  o  comunque  senza
obbligo di pagamento  dell'imposta,  la  rappresentanza  puo'  essere
limitata all'esecuzione degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di  cui  all'articolo  46,  nonche'
alla compilazione, ancorche' le operazioni  in  tal  caso  non  siano
soggette  all'obbligo  di  registrazione,  degli   elenchi   di   cui
all'articolo 50, comma 6. 
  4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a  norma
dell'articolo 40, comma 3,  da  soggetto  residente  in  altro  Stato
membro  gli  obblighi  e  i   diritti   derivanti   dall'applicazione
dell'imposta   devono   essere   adempiuti   o   esercitati   da   un
rappresentante fiscale nominato ai sensi  dell'articolo  17,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633.