Art. 44. Soggetti passivi 1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso. 3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6. 4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.