Art. 34. 
                                Soci 
  1. Il numero minimo dei soci delle banche  di  credito  cooperativo
non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca,
la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno;  in  caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
  2.  Per  essere  soci  di  una  banca  di  credito  cooperativo  e'
necessario risiedere, aver  sede  ovvero  operare  con  carattere  di
continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. 
  3. Ogni socio ha un voto, qualunque  sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
  4. Nessun socio  puo'  possedere  azioni  il  cui  valore  nominale
complessivo superi ottanta milioni di lire. 
  5. Le banche di  credito  cooperativo  non  possono  acquistare  le
proprie azioni, ne' fare anticipazioni su di  esse,  ne'  compensarle
con le obbligazioni dei soci. 
  6. Quando risulta  che  la  banca  rigetta  ripetutamente  e  senza
giustificato motivo le domande di ammissione a socio, e' in  facolta'
della  Banca  d'Italia  obbligare  la  banca  stessa  a  motivare   e
comunicare agli interessati le delibere di rigetto.