Art. 34. Soci 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. 2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. 3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi ottanta milioni di lire. 5. Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, ne' fare anticipazioni su di esse, ne' compensarle con le obbligazioni dei soci. 6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, e' in facolta' della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.