Art. 63. Costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere 1. L'onorario spettante al perito agrario per progettazione, direzione, collaudo e liquidazione dei lavori concerne le seguenti opere: a) costruzioni rurali e zootecniche comprendenti abitazioni, annessi rustici, ricoveri per bestiame, capannoni per ricovero macchine ed attrezzi agricoli, magazzini per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli in genere; b) costruzioni per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le industrie agrarie; c) costruzioni rurali di cui ai paragrafi a) e b) in zone sismiche e asismiche; d) sopraelevazioni e restauri degli edifici e dei fabbricati di cui ai paragrafi a) e b); e) opere e lavori in terra; f) strade in generale; g) opere stradali a se' stanti e relativi manufatti; h) canali; i) arginature; l) opere idrauliche (pozzi, laghetti od invasi collinari); m) condotte idrauliche, poderali ed interpoderali; n) controllo delle acque (drenaggio) e distribuzione delle acque; o) bonifiche idrauliche ed irrigazioni, anche con sollevamento meccanico ed elettrico; p) derivazioni ed adduzioni di acque da corsi fluviali e torrenziali a scopo di irrigazione delle colture; q) progetti di bonifica agraria e di trasformazione fondiaria; r) progetti di parchi, verde pubblico e privato, giardini ed opere di interesse paesaggistico in genere, d'impianti arboreti di colture protette, d'impianti boschivi e da legno in genere. L'onorario si calcola con le percentuali previste dalle tabelle 9 e 10. 2. Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera ma si limita ad alcune delle prestazioni l'onorario percentuale previsto nella tabelle 9 e 10 e' moltiplicato per le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente compiute, e di cui alla tabella 11, aumentate del 25%. 3. Per la misura e la contabilita' dei lavori, spetta l'onorario stabilito dalla tabella 12. 4. L'aggiornamento dei prezzi e' compensato con una aliquota pari al 20% di quanto previsto, per il preventivo particolareggiato, nel combinato delle tabelle 9 e 11 nella misura del 40% della stessa, nel caso di nuove analisi dei prezzi. 5. Per il collaudo delle opere l'onorario e' pari al 10% di quello stabilito dalla tabella 9, mentre per il collaudo eseguito secondo le norme stabilite dall'ex genio civile dalle regioni, province e comuni, l'onorario e' pari al 20% di quello fissato dalla tabella 9. 6. In caso di revisione dei prezzi, spetta un compenso pari al 30% di quanto previsto dalla tabella 12.