Art. 63.
       Costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere
  1.  L'onorario  spettante  al  perito  agrario  per  progettazione,
direzione, collaudo e liquidazione dei lavori  concerne  le  seguenti
opere:
    a)  costruzioni  rurali  e  zootecniche  comprendenti abitazioni,
annessi  rustici,  ricoveri  per  bestiame,  capannoni  per  ricovero
macchine  ed  attrezzi  agricoli,  magazzini  per  lo stoccaggio e la
commercializzazione dei prodotti agricoli in genere;
    b)   costruzioni   per   la   lavorazione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli e per le industrie agrarie;
    c)  costruzioni  rurali  di  cui  ai  paragrafi  a)  e b) in zone
sismiche e asismiche;
    d) sopraelevazioni e restauri degli edifici e dei  fabbricati  di
cui ai paragrafi a) e b);
    e) opere e lavori in terra;
    f) strade in generale;
    g) opere stradali a se' stanti e relativi manufatti;
    h) canali;
    i) arginature;
    l) opere idrauliche (pozzi, laghetti od invasi collinari);
    m) condotte idrauliche, poderali ed interpoderali;
    n) controllo delle acque (drenaggio) e distribuzione delle acque;
    o)  bonifiche  idrauliche  ed irrigazioni, anche con sollevamento
meccanico ed elettrico;
    p)  derivazioni  ed  adduzioni  di  acque  da  corsi  fluviali  e
torrenziali a scopo di irrigazione delle colture;
    q) progetti di bonifica agraria e di trasformazione fondiaria;
    r)  progetti  di  parchi,  verde  pubblico e privato, giardini ed
opere di interesse paesaggistico in genere,  d'impianti  arboreti  di
colture protette, d'impianti boschivi e da legno in genere.
  L'onorario si calcola con le percentuali previste dalle tabelle 9 e
10.
  2.  Quando  l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera
ma si limita  ad  alcune  delle  prestazioni  l'onorario  percentuale
previsto  nella  tabelle  9  e  10  e'  moltiplicato  per le aliquote
corrispondenti alle prestazioni effettivamente  compiute,  e  di  cui
alla tabella 11, aumentate del 25%.
  3.  Per  la  misura e la contabilita' dei lavori, spetta l'onorario
stabilito dalla tabella 12.
  4. L'aggiornamento dei prezzi e' compensato con una  aliquota  pari
al  20%  di quanto previsto, per il preventivo particolareggiato, nel
combinato delle tabelle 9 e 11 nella misura del 40% della stessa, nel
caso di nuove analisi dei prezzi.
  5. Per il collaudo delle opere l'onorario e' pari al 10% di  quello
stabilito dalla tabella 9, mentre per il collaudo eseguito secondo le
norme  stabilite  dall'ex  genio  civile  dalle  regioni,  province e
comuni, l'onorario e' pari al 20% di quello fissato dalla tabella 9.
  6.  In caso di revisione dei prezzi, spetta un compenso pari al 30%
di quanto previsto dalla tabella 12.