Art. 64.
      Piano di sviluppo aziendale e di trasformazione fondiaria
  1.  Il  perito  agrario al quale viene richiesta la redazione di un
piano di sviluppo aziendale e' compensato con le percentuali previste
dalla tabella 1, colonna 3, calcolate sull'importo dei  valori  delle
previsioni e dei bilanci che lo compongono.