Art. 66.
                    Funzioni del sindaco revisore
  1.  Al  perito  agrario  sindaco revisore effettivo nelle societa',
spetta per  ogni  anno  o  frazione  di  anno  in  carica  l'onorario
sull'ammontare  del capitale sociale e delle riserve non costituite a
fronte di oneri, o dell'ammontare  del  patrimonio  inteso  in  senso
lato, come segue:
   fino a L. 100.000.000, L. 700.000;
   da L. 100.000.001 a L. 200.000.000,     L. 1.200.000;
   da L. 200.000.001 a L. 500.000.000,     L. 1.700.000;
   da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000,   L. 1.900.000;
   da L. 1.000.000.001 a L. 3.000.000.000, L. 2.200.000;
   oltre L. 3.000.000.001, L. 2.500.000.
  2.  Per le stesse funzioni espletate per conto delle societa' coop-
erative l'onorario  e'  determinato  sull'ammontare  delle  attivita'
sociali al lordo, come dalla seguente tabella:
   fino a L. 10.000.000, L. 50.000;
   da L. 10.000.001 a  L. 50.000.000,  L. 100.000;
   da L. 50.000.001 a  L. 100.000.000, L. 150.000;
   da L. 100.000.001 a L. 500.000.000, L. 200.000;
   oltre L. 500.000.001, L. 300.000.
  3.  Gli  onorari  di  cui  sopra  sono maggiorati del 50% quando il
perito  agrario  ricopre  la  carica  di  presidente   del   collegio
sindacale.