Art. 67.
       Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi
                 sussidi e investimenti di capitali
  1.  L'onorario spettante al perito agrario per le prestazioni rela-
tive all'ottenimento dei mutui, prestiti, contributi, sussidi,  ecc.,
investimenti di capitali, e' fissato nella tabella 6.