Art. 28
                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo entrano in
vigore  il  giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  ELIA,   Ministro   per  le  riforme
                                  elettorali e istituzionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO